Convenzione
sui Diritti dell'Infanzia
Preambolo
Gli
Stati parti della presente Convenzione
Considerato
che, in conformita' ai principi proclamati nello Statuto delle Nazioni
Unite, il riconoscimento della dignita' inerente a tutti i membri della
famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce
il fondamento della liberta', della giustizia e della pace del mondo,
Tenuto
presente il fatto che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato,
nello Statuto delle Nazioni Unite, la loro fede nei diritti umani fondamentali,
nella dignita' e nel valore della persona umana e hanno deciso di promuovere
il progresso sociale ed un migliore tenore di vita in una ampia liberta',
Riconosciuto
che le Nazioni Unite hanno proclamato e convenuto nella Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti
umani che ad ogni individuo spettano tutte le liberta' ed i diritti
che vi sono enunciati senza distinzione alcuna per ragioni di razza,
colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altra natura,
origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione
Ricordato
che nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo le Nazioni
Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a misure speciali di
protezione ed assistenza,
Convinti
che la famiglia, quale nucleo fondamentale della societa' e quale ambiente
naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in
particolare dei fanciulli, debba ricevere l'assistenza e la protezione
necessaria per poter assumere pienamente le sue responsabilita' all'interno
della comunita',
Riconosciuto
che il fanciullo, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalita',
deve crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicita',
amore e comprensione,
Considerato
che occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale
nella societa', ed allevarlo nello spirito degli ideali proclamati nello
Statuto delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace,
di dignita', di tolleranza, di liberta', di eguaglianza e di solidarieta',
Tenuto
presente che la necessita' di accordare speciale proiezione al fanciullo
e' stata stabilita nella Dichiarazione di Ginevra sui diritti del fanciullo
del 1924 e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dalle
Nazioni Unite nel 1959, ed e' stata riconosciuta nella Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, nel Patto internazionale sui diritti
civili e politici (in particolare negli articoli 23 e 24) e nel Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (in particolare
nell'articolo 10) e negli statuti e strumenti pertinenti delle agenzie
specializzate e delle organizzazioni internazionali operanti nel campo
della protezione dell'infanzia,
Tenuto
presente che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre
1959, "il fanciullo, a causa della sua immaturita' fisica e intellettuale,
ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa
un'adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita",
Richiamate
le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici
relativi alla protezione al benessere dell'infanzia con particolare
riferimento all'affidamento e all'adozione su piano nazionale ed internazionale
(risoluzione 41/85 dell'Assemblea generale, del 3 dicembre 1986), dell'insieme
di regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia
minorile ("Regole di Bejing" risoluzione 40/33 dell'Assemblea generale
del 29 novembre 1985) e della Dichiarazione sulla proiezione delle donne
e dei fanciulli nelle situazioni di emergenza e di conflitto armato
(risoluzione 3318 (XXIX) dell'assemblea generale, del 14 dicembre 1974),
Riconosciuto
che in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni
di particolare difficolta' e che e' necessario accordare loro una particolare
attenzione,
Riconosciuta l'importanza della cooperazione internazionale
per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in ogni
paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo
Convenzione
sui Diritti dell'Infanzia
PRIMA
PARTE
Articolo
1
Ai sensi della presente Convenzione s'intende per
fanciullo ogni essere umano in eta' inferiore ai diciotto anni, a meno
che secondo le leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.
Articolo
2
1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti
che sono enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni
fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza distinzione alcuna
per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione,
di opinione politica o di altro genere, del fanciullo o dei suoi genitori
o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro
ricchezza, della loro invalidita', della loro nascita o di qualunque
altra condizione.
2. Gli Stati parti devono adottare ogni misura
appropriata per assicurare che il fanciullo sia protetto contro ogni
forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo status, le attivita',
le opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o
di membri della sua famiglia.
Articolo
3
1. In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli
che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale, private o pubbliche,
tribunali, autorita' amministrative o organi legislativi, l'interesse
superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione.
2. Gli Stati parti s'impegnano ad assicurare al
fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, tenuto
conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori legali
o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile di esso, e, a tal
fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere legislativo e
amministrativo.
3. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare che
le istituzioni, i servizi e le strutture responsabili della cura e della
protezione dei fanciulli siano conformi ai criteri normativi fissati
dalle autorita' competenti, particolarmente nei campi della sicurezza
e dell'igiene e per quanto concerne la consistenza e la qualificazione
del loro personale nonche' l'esistenza di un adeguato controllo.
Articolo
4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura
appropriata di natura legislativa, amministrativa e d'altro genere per
dare attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per quanto
attiene i diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parti adottano
tali misure in tutta la gamma delle risorse di cui dispongono e, all'occorrenza,
nel quadro della cooperazione internazionale.
Articolo
5
Gli Stati parti rispettano le responsabilita',
i diritti ed i doveri dei genitori o, all'occorrenza, dei membri della
famiglia allargata o della comunita', secondo quanto previsto dalle
usanze locali, dei tutori o delle altre persone legalmente responsabili
del fanciullo, di impartire a quest'ultimo, in modo consono alle sue
capacita' evolutive, l'orientamento ed i consigli necessari all'esercizio
dei diritti che gli riconosce la presente Convenzione.
Articolo
6
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo
ha un diritto innato alla vita.
2. Gli Stati parti si impegnano a garantire nella
piu' ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo
7
1. Il fanciullo dovra' essere registrato immediatamente
dopo la nascita ed a partire da essa avra' diritto ad un nome, ad acquisire
una nazionalita' e, nella misura del possibile, a conoscere i propri
genitori ed essere da essi accudito.
2. Gli Stati parti assicureranno l'attuazione di
questi diritti in conformita' alle loro legislazioni nazionali ed agli
obblighi derivanti dagli strumenti internazionali applicabili in materia,
in particolare in quelle situazioni in cui il fanciullo si troverebbe
altrimenti privo di nazionalita'.
Articolo
8
1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il
diritto del fanciullo di conservare la propria identita', nazionalita',
nome e relazioni familiari, quali riconosciuti per legge, senza interferenze
illegali.
2. Se il fanciullo viene illegalmente privato degli
elementi costitutivi della sua identita' o di alcuni di essi, gli Stati
parti forniranno adeguata assistenza e tutela affinche' venga sollecitamente
ristabilita la sua identita'.
Articolo
9
1. Gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo
non venga separato dai suoi genitori contro la loro volonta', a meno
che le autorita' competenti non decidano, salva la possibilita' di presentare
ricorsi contro tale decisione all'autorita' giudiziaria, in conformita'
alle leggi ed alle procedure applicabili, che tale separazione risulti
necessaria nell'interesse superiore del fanciullo. Una decisione in
tal senso pu? risultare necessaria in casi particolari, quelli in cui
si verifichino episodi di maltrattamento o di negligenza da parte di
genitori nei confronti del fanciullo o qualora, i genitori vivano separati,
sia necessario fissare il luogo e la residenza del fanciullo.
2. In qualsiasi procedimento relativo ai casi previsti
nel paragrafo 1, tutte le parti interessate devono avere la possibilita'
di partecipare al dibattimento e di esporre le loro ragioni.
3. Gli Stati parti debbano rispettare il diritto
del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di mantenere
relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi
i genitori, salvo quando cio' sia contrario all'interesse superiore
del fanciullo.
4. Allorquando tale separazione consegua da misure
adottate da uno Stato parte, quali la detenzione, la reclusione, l'esilio,
la deportazione o la morte (inclusa la morte per qualsiasi causa sopravvenuta
nel corso della detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi,
o del fanciullo, tale Stato parte, su richiesta, fornira' ai genitori,
al fanciullo o, all'occorrenza, ad un altro membro della famiglia, le
informazioni essenziali relative al luogo in cui si trovino il membro
o i membri della famiglia, a meno che la divulgazione di queste informazioni
non risulti pregiudizievole al benessere del fanciullo. Gli Stati parti
devono accertarsi inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti
di per se' alcuna conseguenza negativa per la persona o le persone interessate.
Articolo
10
1. In conformita' all'obbligo che incombe agli
Stati parti in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 9, qualunque richiesta
presentata da un fanciullo o dai suoi genitori di entrare in uno Stato
parte o di lasciarlo ai fini della riunificazione della famiglia verra'
presa in esame dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito umanitario
e sollecitudine. Gli Stati parti si accerteranno inoltre che la presentazione
di tale domanda non comporti conseguenze negative per i richiedenti
ed i membri della loro famiglia.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedano in Stati
diversi deve avere il diritto di mantenere, salvo circostanze eccezionali,
relazioni personali e contatti diretti regolari con entrambi i genitori.
A tal fine, e in conformita' all'obbligo che incombe agli Stati parti
in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti s'impegnano
a rispettare il diritto del fanciullo o dei suoi genitori di lasciare
qualsiasi paese, compreso il proprio, e di far ritorno nel proprio paese.
Il diritto di lasciare qualsiasi paese puo' essere oggetto esclusivamente
alle restrizioni previste dalla legge, che risultino necessarie per
proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la
moralita' pubblica, o i diritti e le libert? altrui, e che risultino
compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo
11
1. Gli Stati parti devono adottare le misure appropriate
per lottare contro i trasferimenti illeciti all'estero di fanciulli
ed il loro mancato rientro (nei paesi d'origine).
2. A tal fine, gli Stati parti promuoveranno la
conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o l'adesione agli
accordi esistenti.
Articolo
12
1. Gli Stati parti devono assicurare al fanciullo
capace di formarsi una propria opinione il diritto di esprimerla liberamente
ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni del fanciullo il giusto
peso in relazione alla sua eta' ed al suo grado di maturita'.
2. A tal fine, verr? in particolare offerta al
fanciullo la possibilita' di essere ascoltato in qualunque procedimento
giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia direttamente, sia
tramite un rappresentante o un'apposita istituzione, in conformita'
con le regole di procedura della legislazione nazionale.
Articolo
13
1. Il fanciullo ha diritto alla liberta' di espressione.
Questo diritto comprende la liberta' di ricercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee di ogni genere, a prescinderne dalle frontiere,
sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa o in forma artistica
o mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo.
2. L'esercizio di questo diritto puo' essere sottoposto
a talune restrizioni, che pero' siano soltanto quelle previste dalla
legge e quelle necessarie:
a) al rispetto dei diritti e della reputazione
altrui;
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale
o dell'ordine pubblico, della salute o della moralita' pubblica.
Articolo
14
1. Gli Stati parti devono rispettare il diritto
del fanciullo alla liberta' di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti devono rispettare il diritto
e il dovere dei genitori o alla occorrenza, dei tutori, di guidare il
fanciullo nell'esercizio del diritto sopramenzionato in modo consono
alle sue capacita' evolutive.
3. La liberta' di manifestare la propria religione
o le proprie convinzioni puo' essere sottoposta solo a quelle limitazioni
di legge necessarie a proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza, la
salute e la moralita' pubblica, e le liberta' ed i diritti fondamentali
altrui.
Articolo
15
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo
alla libert? di associazione e alla liberta' di riunione pacifica.
2. L'esercizio di questi diritti non puo' essere
sottoposto a restrizioni di sorta, salvo quelle previste dalla legge
e che risultino necessarie in una societ? democratica, nell'interesse
della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o dell'ordine pubblico,
o per proteggere la salute o la moralita' pubblica, o i diritti e le
liberta' altrui.
Articolo
16
1. Nessun fanciullo potra' essere sottoposto ad
interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, ne' a lesioni illecite
del suo onore e della sua reputazione.
2. Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato
dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi.
Articolo
17
Gli Stati parli riconoscono l'importante funzione
svolta dai mass-media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso
a informazioni e a programmi provenienti da diverse fonti nazionali
ed internazionali, in particolare a quelli che mirano a promuovere il
suo benessere sociale, spirituale e morale nonche' la sua salute fisica
e mentale. A tal fine, gli Stati parti devono:
a) incoraggiare i mass-media a diffondere un'informazione
e programmi che presentino un'utilita' sociale e culturale per il fanciullo
e che risultino conformi allo spirito dell'articolo 29;
b) incoraggiare la cooperazione internazionale
allo scopo di promuovere la produzione, lo scambio e la diffusione di
un'informazione e di programmi di questa natura provenienti da diverse
fonti culturali, nazionali ed internazionali;
c) incoraggiare la produzione e la diffusione di
libri per ragazzi;
d) incoraggiare i mass-media a prestare particolare
attenzione ai bisogni linguistici dei bambini autoctoni o appartenenti
a minoranze,
e) promuovere l'elaborazione di appropriati principi
direttivi destinati a tutelare il fanciullo contro l'informazione ed
i programmi che nuocciano al suo benessere, tenuto conto delle disposizioni
degli articoli 13 e 18.
Articolo
18
1. Gli Stati parti si devono adoperare al massimo
per garantire il riconoscimento del principio secondo cui entrambi i
genitori hanno comuni responsabilita' in ordine all'allevamento ed allo
sviluppo del bambino. La responsabilita' di allevare il fanciullo e
di garantire il suo sviluppo incombe in primo luogo ai genitori o, all'occorrenza,
ai tutori. Nell'assolvimento del loro compito essi debbono venire innanzitutto
guidati dall'interesse superiore del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti
enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti devono fornire
un'assistenza adeguata ai genitori o ai tutori legali nell'adempimento
delle loro responsabilita' in materia di allevamento del fanciullo,
e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni e servizi per l'assistenza
all'infanzia.
3. Gli Stati parti devono adottare appropriate
misure per assicurare che i fanciulli i cui genitori svolgano un'attivita'
lavorativa abbiano il diritto di beneficiare di servizi e di strutture
destinati alla vigilanza dell'infanzia, se in possesso degli appositi
requisiti per usufruirne.
Articolo
19
1. Gli Stati parti adotteranno ogni misura appropriata
di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere
il fanciullo contro qualsiasi forma di violenza, danno o brutalita'
fisica o mentale, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento,
inclusa la violenza sessuale, mentre e' sotto la tutela dei suoi genitori,
o di uno di essi, del tutore o dei tutori o di chiunque altro se ne
prenda cura.
2. Tali misure proiettive comprenderanno, all'occorrenza,
procedure efficaci per l'istituzione di programmi sociali miranti a
fornire l'appoggio necessario al fanciullo ed a coloro ai quali e' affidato,
nonche' per altre forme di prevenzione e ai fini di identificazione,
di rapporto, di ricorso, d'inchiesta, di trattamenti e di procedimenti
nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno altresi'
comprendere procedure d'intervento giudiziario.
Articolo
20
1. Un fanciullo che venga privato, permanentemente
o temporaneamente del suo ambiente familiare o che nel suo proprio interesse
non possa essere lasciato in tale ambiente avra' diritto a speciale
protezione e assistenza da parte dello Stato.
2. Gli Stati parti debbono garantire a tale fanciullo
una forma di cura ed assistenza alternativa in conformita' alla loro
legislazione nazionale.
3. Tale assistenza alternativa puo' comprendere,
tra l'altro, l'affidamento, la "kafala" prevista dalla legge islamica,
l'adozione o, in caso di necessita', la sistemazione in idonee istituzioni
per l'infanzia. Nella scolla di queste soluzioni, si terra' debito conto
della necessita' di garantire una certa continuita' nell'educazione
del fanciullo, nonche' della sua origine civica, religiosa, culturale
e linguistica.
Articolo
21
Gli Stati parti che riconoscono e/o autorizzano
il sistema dell'adozione devono accertarsi che l'interesse superiore
del fanciullo costituisca la principale preoccupazione in materia e
devono:
a) assicurare che l'adozione del bambino venga
autorizzata solo dalle autorita' competenti che verifichino, in conformita'
alla legge ed alle procedure applicabili e sulla base di tutte le informazioni
pertinenti ed attendibili, che l'adozione possa aver luogo tenuto conto
della situazione del fanciullo rispetto ai genitori, ai parenti ed ai
tutori e che, all'occorrenza, le persone interessate abbiano dato il
loro assenso consapevole all'adozione, dopo essersi avvalse delle consultazioni
e consigli necessari in materia;
b) riconoscere che l'adozione in un altro paese
puo' essere considerato un mezzo alternativo di assistenza al fanciullo,
qualora questi non possa trovare accoglienza in una famiglia affidataria
o adottiva nel proprio paese d'origine, o non possa trovare nel suddetto
paese un'altra soddisfacente sistemazione;
c) assicurare, in caso di adozione in altro paese
che il fanciullo fruisca di misure di tutela e di condizioni equivalenti
a quelle esistenti nel caso di adozione a livello nazionale;
d) prendere tutte le debite misure atte a garantire
che, nell'adozione in un altro paese, la sistemazione del fanciullo
non comporti un lucro finanziario illecito per quanti vi siano implicati;
e) perseguire gli obiettivi del presente articolo
attraverso la stipula di accordi bilaterali o multilaterali e compiere
ogni sforzo in questo contesto per garantire che la sistemazione del
fanciullo in un altro paese venga seguita dalle autorita' o dagli organi
competenti.
Articolo
22
1. Gli Stati parti devono prendere appropriate
misure per garantire al fanciullo che cerchi di ottenere lo status di
rifugiato o che sia consideralo rifugiato in virtu' delle leggi e procedure
internazionali o interne, che sia solo o accompagnato dai genitori o
da qualsiasi altra persona, la fruizione di un'adeguata protezione ed
assistenza umanitaria per consentirgli strumenti internazionali relativi
ai diritti umani o di carattere umanitario, di cui i suddetti Stati
siano parti.
2. A tal fine, gli Stati parti devono fornire la
cooperazione, che riterranno necessaria, ad ogni sforzo compiuto dalle
Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative e non governative
competenti che collaborano con l'organizzazione delle Nazioni Unite
per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino in simili condizioni
e per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di qualsiasi
bambino rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie alla
riunificazione della famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati
ne' i genitori ne' alcun altro membro della famiglia, deve essere accordata
al fanciullo, in base ai principi enunciati nella presente Convenzione,
la stessa proiezione di cui unisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi
ragione, temporaneamente o permanentemente dell'ambiente familiare.
Articolo
23
1. Gli Stati parti riconoscono che un fanciullo
fisicamente o mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente
che garantisca la sua dignita', che promuova la sua autonomia e faciliti
la sua partecipazione attiva alla vita della comunita'.
2. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo disabile
cure speciali ed incoraggeranno e garantiranno la concessione, nella
misura delle risorse disponibili, ai fanciulli disabili in possesso
degli appositi requisiti ed a quanti se ne prendano cura, dell'assistenza
di cui sia stata fatta richiesta e che risulti adeguata alle condizioni
del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori o di altri
che si prendano cura di lui.
3. In relazione ai particolari bisogni di un fanciullo
disabile, l'assistenza fornita in conformita' al paragrafo 2 sara' gratuita,
ogni qualvolta risulti possibile, tenuto conto delle risorse finanziarie
dei genitori o di quanti abbiano cura del fanciullo, e sara' intesa
ad assicurare che il fanciullo disabile possa efficacemente disporre
ed usufruire di istruzione, addestramento, cure sanitarie, servizi di
riabilitazione, preparazione ad un impiego ed occasioni di svago tendenti
a far raggiungere al fanciullo l'integrazione sociale e lo sviluppo
individuale piu' completo possibile, incluso lo sviluppo culturale e
spirituale.
4. Gli Stati parti devono promuovere nello spirito
della cooperazione internazionale lo scambio di informazioni adeguate
nel campo delle cure sanitarie preventive, del trattamento medio, psicologico
e funzionale del fanciullo disabile fra cui la diffusione di informazioni
concernerli i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale,
nonche', l'accesso a questi dati, allo scopo di consentire agli Stati
parti di migliorare le loro capacita' e competenze e di ampliare la
loro esperienza in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione
sara' rivolta alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.
Articolo
24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo
al godimento dei piu' alti livelli raggiungibili di salute fisica e
mentale e alla fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti
devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato del diritto
di beneficiare di tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di perseguire la
piena situazione di questo diritto ed in particolare devono prendere
misure appropriale per:
a) ridurre il tasso di mortalita' neonatale ed
infantile;
b) garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza
e cure mediche, con particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi
sanitari di base;
c) combattere le malattie e la malnutrizione nel
quadro delle cure mediche di base mediante, tra l'altro, l'utilizzo
di tecniche prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti
nutritivi e di acqua potabile, tenuto conto dei rischi di inquinamento
ambientale;
d) garantire appropriate cure mediche alle madri
in stato di gravidanza,
e) garantire che tutti i membri della societa',
in particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati sull'uso di
conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi
dell'allattamento materno, l'igiene personale ed ambientale, la prevenzione
degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di avvalersi
di queste informazioni;
f) sviluppare la medicina preventiva, l'educazione
dei genitori e l'informazione ed i servizi in materia di pianificazione
familiare.
3. Gli Stati parti devono prendere tutte le misure
efficaci ed appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possono
risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.
4. Gli Stati parti s'impegnano a promuovere e ad
incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di garantire
progressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in
questo articolo. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo
saranno tenuti in particolare considerazione.
Articolo
25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo sottoposto
dalle autorita' competenti a cure, prevenzione o trattamento fisico
o mentale, il diritto ad un riesame periodico di tale trattamento e
di qualsiasi altra circostanza relativa alla sua sistemazione.
Articolo
26
1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo
il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, nonche' delle assicurazioni
sociali, e devono prendere misure necessarie perche' questo diritto
venga pienamente realizzalo in conformit? alla loro legislazione interna.
2. Tali prestazioni dovrebbero essere garantite,
quando il caso lo richieda, tenuto conto delle risorse e delle specifiche
condizioni del fanciullo e delle persone responsabili del suo mantenimento
nonche' di ogni altra considerazione pertinente in materia per quanto
concerne la richiesta di prestazioni fatte dal fanciullo o a suo nome.
Articolo
27
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni
fanciullo ad un livello di vita sufficiente atto a garantire il suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. I genitori o le altre persone aventi cura del
fanciullo hanno primariamente la responsabilita' di assicurare, nei
limiti delle loro possibilita' e delle loro disponibilita' finanziarie,
le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti, sulla base delle condizioni
nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le misure opportune per
assistere i genitori del fanciullo o chi ne sia responsabile nell'attuazione
di questo diritto e, in caso di necessita', devono fornire un'assistenza
materiale e programmi di supporto in particolare per quel che riguarda
la nutrizione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adotteranno appropriate misure
al fine di assicurarsi della possibilita' di garantire il sostentamento
del fanciullo da parte dei genitori o di altre persone aventi una responsabilita'
finanziaria a tale riguardo, sia sul proprio territorio che all'estero.
In particolare, allorquando la persona avente una responsabilita' finanziaria
nei confronti del fanciullo viva in un paese diverso, gli Stati parti
promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali nonche' la stipula
di trattati in materia e l'adozione di altri appropriati strumenti.
Articolo
28
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo
ad avere un'educazione e, nell'ottica della progressiva piena realizzazione
di tale diritto e sulla base di eguali opportunita', devono in particolare:
a) rendere l'istruzione primaria gratuita ed obbligatoria
per tutti;
b) promuovere lo sviluppo di varie forme di istruzione
secondaria sia generale che professionale, renderle utilizzabili ed
accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate quali
l'introduzione della gratuita' dell'insegnamento e l'offerta di un'assistenza
finanziaria nei casi di necessita';
c) rendere l'istruzione superiore accessibile a
tutti sulla base delle capacita', con ogni mezzo appropriato;
d) rendere l'informazione educativa e l'orientamento
professionale disponibile ed alla parlata di tutti i fanciulli;
e) prendere provvedimenti atti ad incoraggiare
la regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi di abbandono.
2. Gli Stati parti devono prendere ogni misura
appropriata per assicurare che la disciplina scolastica venga impartita
rispettando la dignita' umana del fanciullo ed in conformita' alla presente
Convenzione.
3. Gli Stati parti devono promuovere e favorire
la cooperazione internazionale in materia di educazione, in particolare
al fine di contribuire all'eliminazione dell'ignoranza e dell'analfabetismo
nel mondo intero e facilitando l'accesso alle conoscenze scientifiche
e tecniche ed ai metodi di insegnamento. A questo proposito i bisogni
dei paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in particolare considerazione.
Articolo
29
1. Gli Stati parti concordano sul fatto che l'educazione
del fanciullo deve tendere a:
a) promuovere lo sviluppo della personalita' del
fanciullo, dei suoi talenti, delle sue attitudini mentali e fisiche,
in tutto l'arco delle sue potenzialita';
b) inculcare nel fanciullo il rispetto dei dritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, e dei principi enunciati nello
Statuto delle Nazioni Unite;
c) inculcare al fanciullo il rispetto dei genitori,
della sua identita', della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonche'‚
il rispetto dei valori nazionali del paese in cui vive, del paese di
cui e' originario e delle civilt? diverse dalla propria;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilita'
della vita in una societa' libera, in uno spirito di comprensione, di
pace di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti
i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi, e persone di origine
autoctona;
e) inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente
naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o
dell'articolo 28 deve essere interpretata quale interferenza
nella liberta' degli individui e degli enti di creare e dirigere istituzioni
educative, a condizione che i principi enunciati nel paragrafo 1 del
presente articolo siano rispettati e che l'istruzione impartita in tali
istituii risulti conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo
30
Negli Stati in cui esistano minoranze etniche,
religiose o linguistiche o persona di origine autoctona, il fanciullo
che appartenga ad una di queste minoranze o che sia autoctona non deve
essere privato del diritto di avere la propria vita culturale, di professare
o praticare la religione o di avvalersi della propria lingua in comune
con gli altri membri del suo gruppo.
Articolo
31
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il
diritto al riposo ed allo svago, a dedicarsi al gioco e ad attivita'
ricreative proprie della sua eta' ed a partecipare liberamente alla
vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti devono rispettare e promuovere
il diritto del fanciullo a partecipare pienamente alla vita culturale
ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione di adeguate attivita'
di natura ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza.
Articolo
32
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo
ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo
di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia
nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale,
morale o sociale.
2. Gli Stati parti devono prendere misure di natura
legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per garantire l'applicazione
di questo articolo. A tal fine, e tenuto conto delle disposizioni pertinenti
di altri strumenti internazionali, gli Stati parti devono in particolare:
a) fissare l'eta' minima per essere ammessi ad
un impiego;
b) stabilire un'appropriata disciplina in materia
di orario e di condizioni di lavoro;
c) stabilire pene o altre sanzioni adeguate per
garantire l'effettiva applicazione di questo articolo.
Articolo
33
Gli Stati parti devono adottare ogni appropriata
misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo,
per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di
sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali,
e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel
traffico di tali sostanze.
Articolo
34
Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il fanciullo
contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale. A tal
fine gli Stati parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata
su piano nazionale, bilaterale e multilaterale, per prevenire:
a) l'induzione o la coercizione di un fanciullo
per coinvolgerlo in attivita' sessuali illecite;
b) lo sfruttamento dei fanciulli nella prostituzione
o in altre pratiche sessuali illecite;
c) lo sfruttamento dei fanciulli in spettacoli
e materiali pornografici.
Articolo
35
Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata
su piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire il rapimento,
la vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque
forma.
Articolo
36
Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo
contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto
del suo benessere.
Articolo
37
Gli Stati parti s'impegnano a garantire che:
a) nessun fanciullo sia soggetto a tortura o a
trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; ne' la pena capitale,
ne' l'ergastolo senza possibilita' di liberazione debbano venire irrogate
per reati commessi da persone in eta' inferiore ai 18 anni;
b) nessun fanciullo debba essere privato della
sua liberta' illegalmente o arbitrariamente. L'arresto, la detenzione
o l'imprigionamento di un fanciullo devono venire utilizzati esclusivamente
come misura estrema, e per il periodo piu' breve possibile;
c) qualsiasi fanciullo privato della liberta' debba
essere trattato con umanita' e rispetto per la dignita' umana, e secondo
modalita' che tengano conto delle persone della sua eta'. In particolare
qualsiasi fanciullo privato della liberta' deve essere detenuto separato
dagli adulti, a meno che la soluzione contraria non sia considerata
preferibile nell'interesse superiore del fanciullo, e deve avere il
diritto di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso la
corrispondenza e visite, salvo circostanze particolari,
d) qualsiasi fanciullo privato della liberta' debba
avere il diritto di potersi prontamente avvalere dell'assistenza legale
o di qualsiasi altra natura, non che‚ del diritto di contestare la legittimita'
di tale privazione di liberta' davanti ad un tribunale o un'altra autorita'
competente, indipendente e imparziale, e il diritto ad una rapida decisione
sul suo caso.
Articolo
38
1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare ed
a garantire il rispetto delle norme di diritto internazionale umanitario
applicabili nei casi di conflitto armato e la cui tutela si estenda
ai fanciulli.
2. Gli Stati parti devono adottare ogni possibile
misura per garantire che nessuna persona in eta' inferiore ai l5 anni
prenda direttamente parte alle ostilita'.
3. Gli Stati parti devono astenersi dal reclutare
nelle forze armate qualsiasi persona che abbia compiuto il 15mo anno
di eta' ma non ancora il 18mo, gli Stati parti si sforzeranno di dare
la precedenza ai piu' anziani.
4. In conformit? all'obbligo che loro incombe in
virtu' del diritto internazionale, di proteggere la popolazione civile
durante i conflitti armati, gli Stati parti devono prendere ogni possibile
misura per garantire cura e protezione ai fanciulli colpiti da un conflitto
armato.
Articolo
39
Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura
al fine di assicurare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento
sociale di un fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di
sfruttamento o di sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di
trattamento o punizione crudele, inumana o degradante, o di conflitto
armato. Tale recupero e reinserimento avra' luogo in un ambiente che
favorisca la salute, il rispetto di se' e la dignita' del fanciullo.
Articolo
40
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo
accusato e riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale ad
essere trattato in un modo che risulti atto a promuovere il suo senso
di dignita' e valore, che rafforzi il suo rispetto dei diritti umani
e delle liberta' fondamentali altrui, e che tenga conto della sua eta',
nonche' dell'esigenza di facilitare il suo reinserimento nella societa'
e di fargli assumere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenuto conto delle pertinenti
disposizioni degli strumenti internazionali, gli Stati parti devono
garantire in particolare che:
a) nessun fanciullo sia perseguito, accusato o
riconosciuto colpevole di aver infranto la legge penale a causa di atti
o omissioni che non erano proibiti dal diritto nazionale o internazionale
nel momento in cui furono commessi,
b) qualsiasi fanciullo sospetto o accusato di aver
infranto la legge abbia almeno le seguenti garanzie:
I. essere considerato innocente fino a che la sua
colpevolezza non sia stata legalmente provata;
II. essere sollecitamente e direttamente informato
delle accuse a suo carico, o all'occorrenza, tramite i suoi genitori
o tutori, ed avere l'assistenza legale o di altra natura nella preparazione
e presentazione della sua difesa;
III. avere la propria causa istruita senza indugi
da un organo giudiziario o da un'autorita' competente, indipendente
e imparziale, in un'udienza equa e conforme alla legge, in presenza
del legale o con altra adeguata assistenza, a meno che cio' non sia
considerato contrario all'interesse superiore del fanciullo, ed in particolare,
in ragione della sua eta' o condizione, nonche' di quella dei suoi genitori
o tutori;
IV. non essere obbligato a testimoniare o a confessarsi
colpevole, interrogare o far interrogare i testimoni a carico, ed ottenere
la comparizione e la deposizione dei testimoni a discarico, in condizioni
di uguaglianza;
V. se considerato colpevole di aver infranto la
legge penale, presentare appello contro tale pronunciamento e qualsiasi
provvedimento ad esso conseguente presso un'istanza giuridica o a un'attivita'
competente, indipendente e imparziale di grado pi? elevato, come stabilito
dalla legge,
VI. avvalersi dell'assistenza gratuita di un interprete,
qualora non sia in grado di parlare o di comprendere la lingua utilizzata;
VII. avere il pieno rispetto della sua "privacy"
in tutte le fasi del procedimento
3. Gli Stati parti devono cercare di promuovere
l'adozione di leggi, procedure, l'insediamento di autorit? e di istituzioni
riguardanti in modo specifico i fanciulli perseguiti o accusati o riconosciuti
colpevoli di aver infranto la legge penale, e in particolare s'impegneranno
a:
a) fissare un'eta' minima al di sotto della quale
i fanciulli devono essere considerati non capaci di infrangere la legge
penale;
b) adottare misure, ogni qualvolta risulti possibile
ed auspicabile, per trattare i casi di tali fanciulli senza far ricorso
a procedimenti giudiziari, a condizione che il diritto umano e le garanzie
legali siano pienamente rispettati.
4. Saranno previste norme relative alla tutela,
all'orientamento e alla supervisione, alla consulenza, all'affidamento
familiare, a programmi di formazione educativa generale, professionale
nonche' a soluzioni alternative al trattamento istituzionale, al fine
di garantire che i fanciulli vengano trattati in modo adeguato al loro
benessere e proporzionato sia alla loro specifica condizione sia al
reato commesso.
Articolo
41
Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudichera'
il dettato di qualsiasi normativa che risulti pi? favorevole alla realizzazione
dei diritti del fanciullo e che sia contenuta:
a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure
b) nel diritto internazionale in vigore in quello
Stato.
SECONDA
PARTE
Articolo
42
Gli Stati parti si impegnano a far conoscere diffusamente
i principi e le norme della Convenzione, in modo attivo ed adeguato,
tanto agli adulti quanto ai fanciulli.
Articolo
43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli
Stati parli nella realizzazione degli obblighi da essi contratti in
virtu' della presente Convenzione, sara' istituito un Comitato sui diritti
del fanciullo, che svolgera' funzioni qui sotto indicate.
2. Il Comitato sara' composto di 10 esperti di
alta qualita' morale e riconosciuta competenza nel campo disciplinato
dalla presente Convenzione. I membri del Comitato saranno eletti dagli
Stati parti tra i loro cittadini ed agiranno a titolo personale, tenuto
conto di un'equa ripartizione geografica nonche', dei principali ordinamenti
giuridici.
3. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio
segreto sulla base di una lista di persone designate dagli Stati parti.
Ciascuno Stato parte puo' designare una persona tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione dei membri del Comitato avra'
luogo non oltre 6 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della
presente Convenzione e successivamente ogni due anni. Almeno quattro
mesi dalla data di ciascuna elezione, il Segretario generale delle Nazioni
Unite inviera' una lettera agli Stati parti con l'invito a sottoporgli
i rispettivi nominativi entro due mesi. Il Segretario generale preparera'
quindi una lista in ordine alfabetico delle persone designate con l'indicazione
degli Stati parti che le hanno designate e la sottoporra' agli Stati
parti della Convenzione.
5. L'elezione sara' effettuata nel corso di una
riunione degli Stati parti convocata dal Segretario generale nella sede
delle Nazioni Unite. Alla riunione, per la validita' della quale si
richiede il quorum dei due terzi degli Stati parti, risulteranno elette
quelle persone che avranno ottenuto il piu' alto numero di voti e la
maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati presenti e votanti.
6. I membri del Comitato saranno eletti per un
periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati, sono rieleggibili.
Il mandato di cinque dei membri eletti alla prima elezione scadra' al
termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione i nomi di
questi cinque membri saranno sorteggiati dal Presidente della riunione.
7. In caso di morte di un membro del Comitato,
o di sue dimissioni, o di suo impedimento ad assolvere il proprio compito
per qualsiasi altro motivo, lo Stato parte che ha designato tale membro
provvedera' a designare un'altro esperto tra i propri cittadini fino
alla scadenza del rispettivo mandato, su approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo
di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si terranno normalmente
presso la sede delle Nazioni Unite o in qualsiasi altro luogo appropriato
deciso dal Comitato. Il Comitato terra' almeno una riunione l'anno.
La durata delle sessioni del Comitato ? fissata e modificata, se necessario,
da una riunione degli Stati parti della presente Convenzione, previa
approvazione dell'Assemblea generale.
10 bis. Il Segretario generale delle Nazioni Unite
fornira' il personale necessario ed i locali atti ad assicurare l'efficace
adempimento delle funzioni del Comitato ai sensi della presente Convenzione.
11. (Con l'approvazione dell'Assemblea generale,
i membri del Comitato istituito ai sensi della presente Convenzione,
riceveranno emolumenti prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite nelle
modalita' ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale) oppure
(Gli Stati parti sono responsabili delle spese dei membri del Comitato
nell'adempimento delle loro funzioni).
12. (Gli Stati parti prendono a loro carico le
spese relative allo svolgimento delle riunioni degli Stati parti e del
Comitato compreso il rimborso alle Nazioni Unite di ogni spesa, quale
i costi del personale e dei locali, sostenuta dalle Nazioni Unite ai
sensi del paragrafo 10 bis di questo articolo).
Articolo
44
1. Gli Stati parti s'impegnano a sottoporre al
Comitato, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, rapporto
sulle misure da essi adottate per applicare i diritti riconosciuti nella
presente Convenzione e sui progressi compiuti nella realizzazione di
questi diritti:
a) entro due anni dall'entrata in vigore della
presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) successivamente ogni cinque anni.
2. I rapporti redatti in base a questo articolo
indicheranno i fattori e le eventuali difficolta' che impediscano agli
Stati parti di assolvere pienamente gli obblighi previsti nella presente
Convenzione. I rapporti devono anche contenere informazioni sufficienti
che consentano al Comitato di avere un'idea precisa in merito all'attuazione
della Convenzione in quel paese.
3. Lo Stato parte che abbia presentato un rapporto
iniziale completo non e' tenuto nei successivi rapporti, trasmessi ai
sensi del paragrafo I/b a ripetere le informazioni di base precedentemente
tornite.
4. Il Comitato puo' richiedere agli Stati parti
ogni ulteriore informazione relativa all'applicazione della Convenzione.
5. ll Comitalo sottoporra' all'Assemblea generale
delle Nazioni Unite, tramite il Consiglio economico e sociale, ogni
due anni, rapporti sulle proprie attivita'.
6. Gli Stati parti s'impegneranno a garantire un'ampia
diffusione ai loro rapporti nel proprio paese.
Articolo
45
Allo scopo di promuovere l'effettiva applicazione
della Convenzione e di incoraggiare la cooperazione internazionale nel
campo disciplinato della Convenzione medesima:
a) Le agenzie specializzate, l'UNICEF ed altri
organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare
in occasione dell'esame dell'applicazione delle disposizioni della presente
Convenzione tacenti capo al loro mandato. Il Comitato puo' invitare
le agenzie specializzate, l'UNICEF e qualsiasi altro organismo competente
che riterra' appropriato a fornire pareri sull'applicazione della Convenzione
nei settori di rispettiva competenza. Esso puo' invitare le agenzie
specializzate e l'UNICEF a sottoporgli rapporti sull'applicazione della
Convenzione nei settori di rispettiva competenza.
b) Il Comitato trasmette, se lo ritiene opportuno,
alle agenzie specializzate, all'UNICEF e ad altri organismi competenti
qualsiasi rapporto degli Stati parti che contenga una richiesta o indichi
un bisogno di consulenza o di assistenza tecnica sulla base delle osservazioni
e dei suggerimenti del Comitato eventualmente espressi su questa richiesta
o indicazioni;
c) Il Comitato puo' raccomandare all'Assemblea
generale di chiedere al Segretario generale di intraprendere a suo nome
studi su temi specifici relativi ai diritti del fanciullo;
d) Il Comitato puo' formulare suggerimenti e raccomandazioni
in ordine generale basati sulle informazioni ricevute a norma degli
articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Tali suggerimenti e raccomandazioni
saranno trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'attenzione
dell'Assemblea generale unitamente agli eventuali commenti degli Stati
parti.
TERZA
PARTE
Articolo
46
La presente Convenzione e' aperta alla firma di
tutti gli Stati.
Articolo
47
La presente Convenzione e' soggetta a ratifica.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale
dell'organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo
48
La presente Convenzione restera' aperta all'adesione
di qualsiasi Stato. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso
il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo
49
1. La presente Convenzione entrera’ in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento
di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno
la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo
strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrera’ in vigore
il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato
del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 50
1. Ogni Stato parte puo’ proporre un emendamento
e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta
di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano
favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle
proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere
dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti
si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca
la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti
e votanti alla Conferenza e’ sottoposto per approvazione all'Assemblea
Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformita’ con
le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore
dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha
valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli
altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente
Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.
Articolo 51
1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite ricevera’ e comunichera’ a tutti gli Stati il testo delle
riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica
o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con
l'oggetto e le finalita’ della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo
per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale
delle Nazioni Unite il quale ne informera’ quindi tutti gli Stati. Tale
notifica avra’ effetto alla data in cui e’ ricevuta dal Segretario Generale.
Articolo
52
Ogni Stato parte puo’ denunciare la presente Convenzione
per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. La denuncia avra’ effetto un anno dopo la data
di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo
53
Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite e’ designato come depositario della presente Convenzione.
Articolo
54
L'originale della presente Convenzione, i cui testi
in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente
fede, sara’ depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite.
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