legislazione

 
DECRETO 3 marzo 2000, n. 206 (pubblicato sulla G.U. n.173 del 26/7/2000)

Regolamento recante norme attuative dell'articolo 9, comma 2, della legge 28
agosto 1997, n.285, recante: "Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza"


IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE


VISTA la legge 28 agosto 1997, n.285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunitą per l'infanzia e l'adolescenza";

VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 2, della citata legge n.285 del 1997, il quale prevede la definizione, con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per la Solidarieta' Sociale, delle funzioni delle Prefetture competenti per territorio per il sostegno e l'assistenza ai comuni commissariati, ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2 della medesima legge n.285 del 1997;

VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge n.285 del 1997, contenente il riferimento ai comuni commissariati ai sensi dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

VISTO il citato articolo 15-bis della legge n.55 del 1990;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTO l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n.127;

UDITO il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per l'esame degli atti normativi, reso nell'adunanza del 7 giugno 1999;

EFFETTUATA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri dello schema del presente decreto;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art.1

1. Il Prefetto, sia d'ufficio che su richiesta della commissione straordinaria di cui all'art.15-bis, comma 4, della legge 19 marzo 1990 n.55, svolge attivita' di assistenza e sostegno ai comuni commissariati ai sensi dello stesso art.15-bis, per la tempestiva attuazione dei progetti previsti dall'art.2, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n.285, avvalendosi anche del personale di cui agli artt. 1 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 211.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente regolamento, il Prefetto si avvale anche del Comitato Provinciale o Comitato Metropolitano della Pubblica Amministrazione, integrato secondo le modalita' previste dall'art.2- bis, comma 2, della legge 19 luglio 1991, n. 216, introdotto dall'art.3 della legge 27 luglio 1994, n. 465, fermo restando l'esercizio della facolta' prevista dall'art.17, comma 3, della legge 12 luglio 1991, n. 203.

3. L'attivita' di assistenza e sostegno di cui al comma 1 si svolge, inparticolare,
con le seguenti modalita':

a) consulenza tecnico-giuridica, nonche' attinente alle scelte di gestione, in relazione all'attuazione dei progetti di cui al precedente comma 1;

b) indizione di riunioni periodiche e secondo le necessita' con i componenti della commissione straordinaria ed i soggetti pubblici e privati di cui all'art.2, comma 2, della legge 285 del 1997, coinvolti nell'attuazione dei progetti di cui al medesimo articolo, fermo restando l'eventuale esercizio del potere di vigilanza previsto dall'art.27, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) verifiche presso le sedi operative in cui sono attuati i progetti, anche ai fini di cui all'art.2 del presente regolamento.


Art.2

1. Il Prefetto presenta relazioni semestrali entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno al Ministro per la solidarieta' sociale, nonche' alla Regione tramite il Commissario del Governo, con le quali informa sull'espletamento dei compiti di cui al presente regolamento, anche al fine della valutazione dell'efficacia della spesa di cui all'art.9, comma 1, della legge n.285 del 1997.


2. La medesima relazione viene inviata anche al Comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie, istituito presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'art.15-bis, comma 1-bis, della citata legge n.55 del 1990, anche ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'art.4 del D.M. 28 luglio 1995, n. 459; alla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.2, comma 5, della legge 216 del 1991, nonche' alla commissione centrale per il coordinamento delle attivita' dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui all'art.4, comma 2, della medesima legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 marzo 2000

IL MINISTRO DELL'INTERNO
BIANCO

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
TURCO