1)
Nell'espletamento delle sue funzioni l'esperto deve utilizzare metodologie
scientificamente affidabili e rendere espliciti i modelli teorici di
riferimento utilizzabili.
2)
All'esperto non deve essere sottoposto un quesito volto all'accertamento
della verita' sotto il profilo giudiziario.
3)
In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti dell'esperto devono
essere estesi in membri del contesto familiare e, ove possibile, sociale
del minore (compreso il presunto abusante).
Ove l'indagine non potesse essere espletata con
l'ampiezza sopra indicata, l'esperto deve dare atto dei motivi di
tale incompletezza.
E' da considerarsi deontologicamente scorretto
esprimere un parere senza avere esaminato il minore.
4)
L'esperto deve in ogni caso ricorrere alla videoregistrazione o, quanto
meno, alla audio registrazione delle attivita' svolte consistenti
nell'acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti.
Tale materiale deve essere posto a disposizione
delle parti o del magistrato.
5)
Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettivita' dell'indagine,
l'esperto avra' cura di individuare ed esplicitare le varie e alternative
ipotesi prospettabili in base all'esame del caso.
6)
Nella comunicazione l'esperto deve:
a)
garantire che l'incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare
la serenita', del minore e la spontaneit? della comunicazione;
b)
evitare in particolare il ricorso a domande suggestive o implicative
che diano per scontata la sussistenza del fatto che e' oggetto di
indagini.
7)
Nel caso di pluralita' di esperti, e' opportuno favorire la concentrazione
dei colloqui con il minore, in modo da minimizzare lo stress che la
ripetizione dei colloqui puo' causare al bambino.
8)
L'esperto deve rendere espliciti al minore gli scopi del colloquio,
tenendo conto della sua eta' e della sua capacita' di comprensione,
evitando di caricarlo di responsabilita' per quello che riguarda gli
eventuali sviluppi del procedimento.
9)
Deve tenersi conto che la sintomatologia da stress riscontrabile in
bambini abusati e' in generale rivelata da indicatori psico-comportamentali
aspecifici, che in quanto tali possono rappresentare risposte a stress
diversi quali, per esempio quelli dovuti a conflitti o disagi intrafamiliari.
10)
I ruoli dell'esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta
o psicoriabilitatore, sono incompatibili.
11)
L'assistenza psicologica in giudizio al minore sara' affidata a operatore
specializzato e si svolgera' in tutte le fasi e presso tutte
le sedi giudiziarie in cui il caso di abuso e' trattato.
12)
L'Assistenza psicologica prevista dall'articolo 609 decies C.P. deve
essere svolta da persona diversa del Consulente e non deve interferire
in alcun modo con l'attivita' dell'esperto.
L'assistente psicologico non potra' esprimere
valutazioni sull'attendibilita' del minore assistito.
13)
Gli esperti consigliano vivamente che, ove possibile, le dichiarazioni
del minore vengano fin dal primo momento, raccolte e opportunamente
documentate (mediante fono o videoregistrazione) dalla polizia giudiziaria
o dal Pubblico Ministero, con l'ausilio di esperti e comunque tenendo
presenti i principi contenuti in questa Carta.