legislazione

 

Legge N.176  del 27 maggio 1991
(Gazzetta Ufficiale 135 S.O. del 11.06.91)


Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989 

1. 1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. 

2. 1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita’ a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa. 

3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO