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Legge
N.176 del 27 maggio 1991 Ratifica
ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, 1. 1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita’ a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO |
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