Commissione
parlamentare per l'infanzia
Legge
N.216 (1) del 19 luglio 1991
(Gazzetta.Ufficiale n.171 del 23 luglio 1991)
Primi
interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento
in attività criminose
(1/circ).
1.
1. Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in
attività criminose, la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per gli affari sociali, tenuto conto della situazione eccezionale
determinatasi nel Paese, sostiene iniziative volte a tutelare e favorire
la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona
di età minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio
mediante:
a) l'attività di comunità di accoglienza dei minori per
i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito
familiare;
b) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie, anche dopo
il reinserimento del minore a seguito della eliminazione della situazione
di rischio in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici;
c) l'attività di centri di incontro e di iniziativa di presenza
sociale nei quartieri a rischio;
d) l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti
autorità scolastiche e in base ad indirizzi del Ministro della
pubblica istruzione, nell'ambito delle strutture scolastiche in orari
non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo.
2. Il collocamento dei minori fuori della loro famiglia può essere
disposto dal tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli 330,
333 e 336 del codice civile, su segnalazione dei servizi sociali, degli
enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorità di
pubblica sicurezza.
2.
1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità
montane, nonché ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni
e cooperative di solidarietà sociale che operino senza scopo
di lucro nelle attività e con le specifiche finalità di
cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto dell'equilibrato sviluppo della
personalità dei minori, sono destinati contributi a carico del
fondo di cui all'articolo 3.
2. I contributi sono erogati previa dimostrazione dell'effettiva realizzazione
delle iniziative e dei servizi, sui quali l'ente locale competente per
territorio ha espresso il parere.
3. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le
cooperative di solidarietà sociale sono tenuti a trasmettere
i propri bilanci e una relazione sull'attività svolta alla commissione
di cui al comma 5.
4. I contributi destinati ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità
montane, previa relazione sulla rispondenza alle effettive esigenze
del territorio e sulla corrispondenza ai criteri elaborati dalla commissione
di cui al comma 5, possono essere erogati anche per l'avvio di nuove
iniziative.
5. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti
determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per gli affari sociali,
il quale la presiede personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto
tra gli esperti o tra i funzionari della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. La commissione è composta dal presidente, da un funzionario
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario,
da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia
e giustizia e della pubblica istruzione, da tre docenti universitari
esperti nelle problematiche dell'età evolutiva designati dal
Ministro per gli affari sociali, nonché da tre rappresentanti
delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani. La commissione formula al Ministro dell'interno
la proposta riguardante la concessione dei contributi riferiti alle
domande presentate.
6. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, dispone il finanziamento
nel termine di trenta giorni dalla formulazione della proposta (1/a).
7. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari
dei contributi di cui al comma 1 sono inoltrate, a cura del comune e
per il tramite della prefettura competente per territorio, entro il
30 marzo di ciascun anno (1/b).
2-bis.
1. I comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione
verificano l'esecuzione dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo
3 e attuano le necessarie forme di assistenza tecnica.
2. Per l'esercizio dei compiti dei comitati di cui al comma 1, gli stessi
sono integrati da un docente universitario esperto nelle tematiche minorili,
da un rappresentante della regione e dell'A.N.C.I., nonché da
un rappresentante delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni
operanti nel settore. In caso di effettuazione di visite autorizzate
dal prefetto presso le sedi ove vengono attuati i progetti, ai membri
del comitato è attribuito il rimborso delle spese. L'onere relativo
è valutato in lire 300 milioni, a valere sul Fondo di cui all'articolo
3, comma 1 (1/c).
3.
1. Per l'erogazione dei contributi è istituito un apposito fondo
per il triennio 1991-1993 per lo sviluppo degli investimenti sociali,
aggiuntivo rispetto ai fondi previsti dall'articolo 2 del decreto-legge
28 dicembre 1989, n. 415 (2), convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 38. La dotazione del fondo è determinata
in lire 25.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 50.000 milioni per
gli anni 1992 e 1993 (2/a).
2. A valere sul fondo di cui al comma 1 il Ministro dell'interno eroga
i finanziamenti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 2, comma
6.
2-bis. Il prefetto, quale funzionario delegato per le aperture di credito
ai fini del pagamento dei finanziamenti per i progetti da realizzarsi
nell'ambito della propria competenza territoriale, dispone il pagamento
stesso in più rate, in relazione all'andamento dei progetti,
sentito il comitato provinciale e metropolitano della pubblica amministrazione.
Il prefetto, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello
Stato, tenuto conto della particolare natura dei progetti, può
mantenere in contabilità speciale le somme accreditate, anche
oltre i termini previsti per la rendicontazione e comunque non oltre
l'anno successivo, qualora la proroga sia necessaria per la realizzazione
dei progetti medesimi (2/b).
4.
1. Il Ministro di grazia e giustizia finanzia progetti elaborati dai
comuni delle regioni meridionali per l'attuazione di interventi di prevenzione
della delinquenza, di risocializzazione nell'area penale minorile, compresi
quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 272 (3). A tal fine è autorizzata la spesa di lire 10.000
milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.
2. Sui progetti esprime il proprio parere la commissione centrale per
il coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'Amministrazione
della giustizia e dei servizi di assistenza, di cui all'articolo 13,
comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (3), sulla base
dei seguenti criteri:
a) sperimentalità e concentrazione;
b) localizzazione dei comuni a maggiore rischio di devianza minorile;
c) collegamento - anche nella forma della gestione congiunta - con gli
enti locali e con le altre istituzioni, con particolare riferimento
all'adempimento dell'obbligo scolastico;
d) coinvolgimento del privato sociale e del volontariato organizzato;
e) capacità di stimolare le risorse locali e le forze produttive
ai problemi della prevenzione del disagio minorile;
f) idoneità ad occupare il tempo libero dei bambini e degli adolescenti
offrendo loro alternative all'abbandono e alla vita di strada anche
mediante l'utilizzazione di nuove professionalità;
g) soluzioni diverse dalla istituzionalizzazione.
3. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di disporre il finanziamento
invia i progetti alla commissione di cui all'articolo 2, comma 5, che
può proporre adeguamenti tali da consentire il loro coordinamento
con i progetti di cui agli articoli 1 e 2.
4. Decorso il termine di trenta giorni senza che la commissione avanzi
alcuna proposta il Ministro di grazia e giustizia dispone il finanziamento
dei progetti (4).
5.
1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità
montane nonché agli enti, alle organizzazioni di volontariato,
alle associazioni ed alle cooperative di solidarietà sociale
possono essere dati in uso, con convenzione che ne fissa la durata,
con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro
per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio
o al patrimonio dello Stato per le finalità di cui all'articolo
1.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione,
restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture nel rispetto
dei vincoli posti sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo
1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986,
n. 390 (5).
6.
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
locali e i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso
gratuito agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni
beni immobili di loro proprietà, con vincolo di destinazione
alle attività di cui all'articolo 1.
2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa
la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione
del bene e le cause di risoluzione del rapporto e disciplina le modalità
di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene (6).
7.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire
25.000 milioni per l'anno 1991 e a lire 50.000 milioni per ciascuno
degli anni 1992 e 1993, e all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo
4, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando,
rispettivamente, gli accantonamenti «Interventi a favore dei minori»
e «Fondo a sostegno della prevenzione del crimine nelle regioni
meridionali a favore dei minori».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
_______________________________
(1) Pubblicata nella Gazz.Uff. 23 luglio 1991, n. 171
(1/circ.) Con riferimento al presente provvedimento sono emanate le
seguenti circolari:
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 29
aprile 1998, n. 61/98;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 30 gennaio 1996, n. 70494/3.Div;
Circ. 28 gennaio 1997, n. 670/3; Circ. 6 febbraio 1998, n. 3863; Circ.
27 gennaio 1999, n. 1932;
- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 19 ottobre 1998, n.
423
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 29 gennaio 1996, n.
62/MR.32; Circ. 28 gennaio 1997, n. 1/97; Circ. 5 febbraio 1998, n.
2; Circ. 4 marzo 1998, n. 7/98; Circ. 21 gennaio 1999, n. 2
(1/a) La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992,
n. 36 (Gazz. Uff. 12 febbraio 1992, n. 7 Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede
la preventiva intesa fra lo Stato e le Province autonome di Trento e
di Bolzano in ordine al decreto del Ministro dell'interno che dispone
i contributi di cui al medesimo art. 2 per il sostegno a iniziative
attivate nell'ambito dei rispettivi territori provinciali.
(1/b) L'art. 2, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28 maggio
1994, n. 123), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, L. 27 luglio 1994, n. 465 (Gazz. Uff. 27 luglio 1994,
n. 174), ha fissato il termine di cui al presente articolo, per l'anno
1994, al 30 settembre.
(1/c) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.L. 27 maggio 1994, n. 318
(Gazz. Uff. 28 maggio 1994, n. 123), convertito in legge, con modificazioni,
con L. 27 luglio 1994, n. 465 (Gazz. Uff. 27 luglio 1994, n.
174).
(2) Riportato alla voce Finanza locale.
(2/a) L'art. 2, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28 maggio
1994, n. 123), convertito in legge, con modificazioni, con L. 27
luglio 1994, n. 465 (Gazz. Uff. 27 luglio 1994, n. 174), ha disposto
il rifinanziamento del Fondo, per il triennio 1994-1996, nella misura
di lire 32 miliardi per l'anno 1994 e di lire 40 miliardi per ciascuno
degli anni 1995 e 1996. L'art. 1, comma 2, della legge di conversione
sopracitata ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209, non
convertito in legge. L'art. 12, L. 28 agosto 1997, n. 285, riportata
al n. XIX, ha disposto il rifinanziamento del Fondo previsto dal presente
articolo.
(2/b) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 27 maggio 1994, n. 318
(Gazz. Uff. 28 maggio 1994, n. 123), convertito in legge, con modificazioni,
con L. 27 luglio 1994, n. 465 (Gazz. Uff. 27 luglio 1994, n.
174).
(3) Riportato alla voce Ordinamento giudiziario.
(4) L'art. 2, D.L. 27 maggio 1994, n. 318 (Gazz. Uff. 28 maggio
1994, n. 123), convertito in legge, con modificazioni, con L. 27
luglio 1994, n. 465 (Gazz. Uff. 27 luglio 1994, n. 174), ha autorizzato
la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1994 e di lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni 1995 e 1996 per il finanziamento dei progetti di
cui al presente articolo.
(5) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità
generale dello Stato.
(6) La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992,
n. 36 (Gazz. Uff. 12 febbraio 1992, n. 7 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, nella parte in cui
estende la disciplina prevista dallo stesso articolo alle Province autonome
di Trento e di Bolzano.
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