Commissione
parlamentare per l'infanzia
Legge
8 marzo 2000, n. 53
Disposizioni
per il sostegno della maternita' e della paternita',
per il diritto alla cura e alla formazione
e per il coordinamento dei tempi delle citta'.
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Capo
I
PRINCIPI GENERALI
Art.
1.
(Finalita').
1.
La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro,
di cura, di formazione e di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione
del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;
b) l'istituzione del congedo
per la formazione continua e l'estensione
dei congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi
di funzionamento delle citta' e la promozione dell'uso del tempo per
fini di solidarieta' sociale.
Art.
2.
(Campagne informative).
1.
Al fine di diffondere la conoscenza delle
disposizioni della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale
e' autorizzato a predisporre, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite
campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio
destinati allo scopo.
Capo
II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Art. 3
(Congedi dei genitori).
1.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, dopo il terzo comma e' inserito il
seguente: "Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo
7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti
anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni
di cui al comma 1 dell'articolo
7 e al comma 2 dell'articolo 15
sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre
1987, n. 546, madri di bambini nati
a decorrere dal 1o gennaio 2000. Alle predette lavoratrici
i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo
7 e dal comma 2 dell'articolo
15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro
il primo anno di vita del bambino".
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino
ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita'
stabilite dal presente articolo. Le astensioni dal lavoro dei
genitori non possono complessivamente eccedere il
limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma
2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto
di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice,
trascorso il periodo di astensione obbligatoria
di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente
legge, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a sei
mesi; b) al padre lavoratore, per
un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo
genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci
mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti
il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre
mesi, il limite di cui alla lettera b) del
comma 1 e' elevato a sette mesi
e il limite complessivo delle astensioni dal
lavoro dei genitori di cui al medesimo
comma e' conseguentemente elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di
cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi
di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di
lavoro secondo le modalita' e i criteri
definiti dai contratti collettivi, e comunque
con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno
diritto, altresi', di astenersi dal lavoro durante
le malattie del bambino di eta'
inferiore a otto anni ovvero di eta' compresa fra tre e otto anni, in
quest'ultimo caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per
ciascun genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato
da un medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia
del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero
interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento
da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro
di cui ai commi 1 e 4 sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi
gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita'
o alla gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di cui
al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore
sono tenuti a presentare una dichiarazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non sia in
astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo".
3. All'articolo 10 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"Ai periodi di riposo di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni
in materia di contribuzione figurativa, nonche'
di riscatto ovvero di versamento dei relativi
contributi previsti dal comma
2, lettera b), dell'articolo 15.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal
primo comma del presente articolo possono
essere utilizzate anche dal padre".
4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. Le
lavoratrici hanno diritto ad un'indennita'
giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione
per tutto il periodo di astensione obbligatoria
dal lavoro stabilita dagli articoli 4
e 5 della presente legge. Tale indennita' e' comprensiva di ogni altra
indennita' spettante per malattia.
2. Per i periodi di astensione
facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici
e' dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino,
un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, per un
periodo massimo complessivo tra i genitori di sei
mesi; il relativo periodo, entro
il limite predetto, e' coperto da contribuzione figurativa;
b) fuori dei casi di
cui alla lettera a), fino al compimento
dell'ottavo anno di vita del bambino,
e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, un'indennita'
pari al 30 per cento della retribuzione, nell'ipotesi
in cui il reddito individuale dell'interessato
sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione
figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il
200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato
ai periodi di riferimento, salva la
facolta' di integrazione da
parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
ovvero con versamento dei relativi contributi
secondo i criteri e le modalita'
della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di
astensione per malattia del bambino di cui all'articolo
7, comma 4, e' dovuta:
a) fino al compimento del
terzo anno di vita del bambino, la contribuzione
figurativa;
b) successivamente al terzo
anno di vita del bambino e fino al compimento
dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalita'
previste dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale
di cui al comma 2, lettera
b), e' determinato secondo i criteri
previsti in materia di limiti
reddituali per l'integrazione al minimo.
5. Le indennita' di cui al presente articolo sono
corrisposte con gli stessi criteri previsti
per l'erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie dall'ente assicuratore
della malattia presso il quale la lavoratrice
o il
lavoratore e' assicurato e
non sono subordinate a particolari
requisiti contributivi o di anzianita' assicurativa".
5. Le disposizioni del presente articolo
trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi
o affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento,
il minore abbia un'eta' compresa fra sei e dodici anni,
il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi dei commi 1
e 2 del presente articolo, puo' essere esercitato nei primi
tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle
addette ai servizi domestici e familiari, le disposizioni
dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
come sostituito dal comma 4 del presente articolo, si applicano limitatamente
al comma 1.
Art.
4.
(Congedi per eventi e cause particolari).
1.
La lavoratrice e il lavoratore hanno
diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno
in caso di decesso o di documentata grave infermita'
del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del
convivente, purche' la stabile convivenza con il lavoratore o
la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa,
nei casi di documentata grave infermita', il lavoratore e la
lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalita'
di espletamento dell'attivita' lavorativa.
2. I dipendenti di datori
di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per
gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie
individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo,
continuativo o frazionato, non superiore a due
anni. Durante tale periodo il dipendente conserva
il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e
non puo' svolgere alcun tipo di
attivita' lavorativa. Il congedo non e' computato nell'anzianita'
di servizio ne' ai fini previdenziali; il lavoratore puo' procedere
al riscatto, ovvero al versamento dei relativi
contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalita'
di partecipazione agli eventuali corsi di formazione
del personale che riprende l'attivita' lavorativa
dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto,
di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza
sociale e per le pari opportunita',
provvede alla definizione dei criteri per
la fruizione dei congedi di cui al presente
articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi
del comma 2, nonche' alla individuazione dei criteri
per la verifica periodica relativa alla sussistenza
delle condizioni di grave infermita' dei soggetti di cui al comma 1.
Art.
5.
(Congedi per la formazione).
1.
Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto
allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio
1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che
abbiano almeno cinque anni di anzianita' di
servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono
richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi
per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi,
continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione"
si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo,
al conseguimento del titolo di studio di secondo grado,
del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attivita'
formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore
di lavoro.
3. Durante il periodo di
congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro
e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non e'
computabile nell'anzianita' di servizio e non e' cumulabile
con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
Una grave e documentata infermita', individuata sulla
base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto
di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuta
durante il periodo di congedo,
di cui sia data comunicazione scritta al datore
di lavoro, da' luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro puo' non
accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero
puo' differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze
organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalita'
di fruizione del congedo stesso,
individuano le percentuali massime dei
lavoratori che possono avvalersene, disciplinano
le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale
facolta' e fissano i termini del preavviso, che comunque
non puo' essere inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore puo' procedere
al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero
al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo
i criteri della prosecuzione volontaria.
Art.
6.
(Congedi per la formazione continua).
1.
I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i
percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze
e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e
gli enti locali assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio
e, ove necessario, integrata, accreditata secondo
le disposizioni dell'articolo 17 della legge
24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, e del
relativo regolamento di attuazione. L'offerta formativa deve
consentire percorsi personalizzati, certificati
e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale
ed europeo. La formazione puo' corrispondere ad autonoma
scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda,
attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati
tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto
dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive
modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale
e decentrata, definisce il monte ore da destinare
ai congedi di cui al presente articolo, i criteri
per l'individuazione dei lavoratori e
le modalita' di orario e retribuzione connesse alla
partecipazione ai percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi
che rientrano nei piani aziendali o territoriali di
cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il fondo
interprofessionale per la formazione continua, di cui al
regolamento di attuazione del citato articolo 17 della legge
n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono
finanziare progetti di formazione dei
lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano
quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonche'
progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le
finalita' del presente comma e' riservata una
quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente,
con proprio decreto, a ripartire fra le
regioni la predetta quota, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Art.
7.
(Anticipazione del trattamento di fine rapporto).
1.
Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo
comma, del codice civile, il trattamento
di fine rapporto puo' essere anticipato ai
fini delle spese da sostenere durante i periodi di
fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo
3, comma 2, della presente legge, e di cui agli
articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione e'
corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese
che precede la data di inizio del congedo. Le
medesime disposizioni si applicano
anche alle domande di anticipazioni
per indennita' equipollenti al trattamento di
fine rapporto, comunque denominate, spettanti a lavoratori
dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni, possono prevedere
la possibilita' di conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione
delle prestazioni per le spese da
sostenere durante i periodi di fruizione
dei congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta'
sociale, sono definite le modalita' applicative delle disposizioni del
comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Art.
8.
(Prolungamento dell'eta' pensionabile).
1.
I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma
1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo
corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'eta'
di pensionamento obbligatoria. La richiesta
deve essere comunicata al datore di lavoro con un
preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il
pensionamento.
Capo
III
FLESSIBILITA' DI ORARIO
Art.
9.
(Misure a sostegno della flessibilita' di orario).
1.
Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione dellaprestazione
lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro,nell'ambito
del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, e' destinata una quota fino a lire 40
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, al fine di erogare
contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese
fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende
che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive
per la flessibilita', ed in particolare:
a) progetti articolati per
consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre,
anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando
abbiano in affidamento o in adozione un minore, di
usufruire di particolari forme di flessibilita'
degli orari e dell'organizzazione del
lavoro, tra cui part time reversibile,
telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile
in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilita' sui turni, orario
concentrato, con priorita' per i genitori che abbiano bambini fino ad
otto anni di eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento
dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione
del titolare di impresa o del lavoratore autonomo,
che benefici del periodo di astensione obbligatoria
o dei congedi parentali, con altro
imprenditore o lavoratore autonomo. 2. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri per la solidarieta' sociale e per le
pari opportunita', sono definiti i criteri e le modalita'
per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Capo
IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI
A SOSTEGNO DELLA MATERNITA'
E DELLA PATERNITA'
Art.
10.
(Sostituzione di lavoratori in astensione).
1.
L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori
in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro
ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come
modificata dalla presente legge, puo' avvenire
anche con anticipo fino ad un mese rispetto al
periodo di inizio dell'astensione, salvo
periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
2. Nelle aziende con meno
di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore
di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato
in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi
degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come
modificati dalla presente legge, e' concesso
uno sgravio contributivo del 50 per cento.
Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento
di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o
del lavoratore in astensione e per un
anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
3. Nelle aziende in cui
operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre
1987, n. 546, e' possibile procedere, in caso di maternita' delle suddette
lavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del
bambino o nel primo anno di accoglienza del
minore adottato o in affidamento, all'assunzione di
un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo
di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.
Art.
11.
(Parti prematuri).
1.
All'articolo 4 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora il parto avvenga
in data anticipata rispetto a quella presunta,
i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del
parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo
il parto. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni,
il certificato attestante la data del parto".
Art.
12.
(Flessibilita' dell'astensione obbligatoria).
1.
Dopo l'articolo 4 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. -
1. Ferma restando la
durata complessiva dell'astensione dal lavoro,
le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi
dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del
parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico
specialista del Servizio sanitario nazionale
o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della
salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio
alla salute della gestante e del nascituro".
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della sanita' e per la
solidarieta' sociale, sentite le
parti sociali, definisce, con
proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori
ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto dal comma 1
del presente articolo.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della sanita' e per
la solidarieta' sociale, provvede, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare l'elenco
dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
Art.
13.
(Astensione dal lavoro del padre lavoratore).
1.
Dopo l'articolo 6 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis. - 1. Il padre lavoratore
ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita
del figlio, in caso di morte o di grave infermita'
della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso di affidamento esclusivo
del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda
avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di
lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste.
In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione
ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Si applicano al padre
lavoratore le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15,
commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni.
4. Al padre lavoratore si applicano
altresi' le disposizioni di cui all'articolo 2 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per
il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma
1 del presente articolo e fino al compimento di un anno di eta' del
bambino.
Art. 6-ter. - 1.
I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni,
e i relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo
padre;
b) in alternativa alla
madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente".
Art.
14.
(Estensione di norme a specifiche categorie di
lavoratrici madri).
1.
I benefici previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della
legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data di entrata in
vigore della presente legge, anche alle
lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.
Art.
15.
(Testo unico).
1.
Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo e'
delegato ad emanare un decreto legislativo recante
il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia, nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate,
anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del
testo delle disposizioni vigenti, apportando,
nei limiti di detto coordinamento,
le modifiche necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica della normativa, anche
al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni,
non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di
tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con
espressa indicazione delle stesse in
apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie
incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui
al comma 1 e' deliberato dal Consiglio dei ministri
ed e' trasmesso, con apposita relazione cui e' allegato
il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque
giorni dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1 possono essere emanate,
nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi di cui al medesimo comma
1 e con le modalita' di cui al comma 2, disposizioni correttive del
testo unico.
Art.
16.
(Statistiche ufficiali sui tempi di vita).
1.
L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura
un flusso informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi
di vita della popolazione attraverso la
rilevazione sull'uso del tempo, disaggregando le informazioni
per sesso e per eta'.
Art.
17.
(Disposizioni diverse).
1.
Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati
dalla presente legge, la lavoratrice
e il lavoratore hanno diritto
alla conservazione del posto di lavoro
e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro
nella stessa unita' produttiva ove erano
occupati al momento della richiesta di astensione o di congedo
o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno
altresi' diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o
a mansioni equivalenti.
2. All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Al termine del periodo
di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo
4 della presente legge le lavoratrici hanno diritto,
salvo che espressamente vi
rinuncino, di rientrare nella stessa unita' produttiva
ove erano occupate all'inizio del
periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo
comune, e di permanervi fino al compimento di
un anno di eta' del bambino; hanno altresi' diritto di essere adibite
alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti".
3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere
condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dalla presente
legge. 4. Sono abrogate le disposizioni legislative
incompatibili con la presente legge ed in particolare l'articolo
7 della legge 9 dicembre1977, n. 903.
Art.
18.
(Disposizioni in materia di recesso).
1.
Il licenziamento causato dalla domanda
o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 3, 4, 5, 6
e 13 della presente legge e' nullo.
2. La richiesta di dimissioni
presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno
di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del
minore adottato o in affidamento deve essere convalidata
dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro.
Capo
V
MODIFICHE ALLA LEGGE
5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Art.
19.
(Permessi per l'assistenza a portatori di handicap).
1.
All'articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole:
"permesso mensile" sono inserite le seguenti: "coperti da contribuzione
figurativa";
b) al comma 5, le parole: ", con lui convivente,"
sono soppresse;
c) al comma 6, dopo
le parole: "puo' usufruire" e' inserita la
seguente: "alternativamente".
Art.
20.
(Estensione delle agevolazioni
per l'assistenza a portatori
di handicap).
1.
Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, come modificato dall'articolo 19
della presente legge, si applicano anche qualora l'altro
genitore non ne abbia diritto nonche' ai genitori ed
ai familiari lavoratori, con rapporto
di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuita' e
in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo
grado portatore di handicap, ancorche' non convivente.
Capo
VI
NORME FINANZIARIE
Art.
21.
(Copertura finanziaria).
1.
All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni degli articoli
da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge, valutato
in lire 298 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si
provvede, quanto a lire 273 miliardi annue
a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3
del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione;
quanto a lire 25 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997,
n. 285.
2. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo
VII
TEMPI DELLE CITTA'
Art.
22.
(Compiti delle regioni).
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge le regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi
dell'articolo 36, comma 3, della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora
non vi abbiano gia' provveduto, norme per il
coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi
commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle
amministrazioni pubbliche, nonche' per la promozione dell'uso
del tempo per fini di solidarieta' sociale, secondo
i principi del presente capo.
2. Le regioni prevedono
incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso l'utilizzo
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai fini della predisposizione
e dell'attuazione dei piani territoriali degli orari di
cui all'articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi di cui
all'articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati tecnici,
composti da esperti in materia di
progettazione urbana, di analisi sociale,
di comunicazione sociale e di gestione
organizzativa, con compiti consultivi in ordine
al coordinamento degli orari delle citta' e per la valutazione
degli effetti sulle comunita' locali
dei piani territoriali degli orari.
4. Nell'ambito delle proprie
competenze in materia di formazione professionale, le
regioni promuovono corsi di qualificazione
e riqualificazione del personale impiegato nella
progettazione dei piani territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione
dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
a) criteri generali di amministrazione e coordinamento
degli orari di apertura al pubblico dei servizi
pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione,
dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle
attivita' culturali e dello spettacolo,
dei trasporti;
b) i criteri per l'adozione dei piani territoriali
degli orari;
c) criteri e modalita' per la concessione
ai comuni di finanziamenti per l'adozione dei
piani territoriali degli orari e per la costituzione
di banche dei tempi, con priorita' per le iniziative
congiunte dei comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti.
6. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo le rispettive
competenze.
Art.
23.
(Compiti dei comuni).
1.
I comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti attuano, singolarmente o in forma associata, le disposizioni
dell'articolo 36, comma 3, della
legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni, secondo le modalita' stabilite
dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui all'articolo
22, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di inadempimento
dell'obbligo di cui al comma 1, il presidente della giunta
regionale nomina un commissario ad acta.
3. I comuni con popolazione non superiore
a 30.000 abitanti possono attuare le disposizioni del presente capo
in forma associata.
Art.
24.
(Piano territoriale degli orari).
1.
Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato "piano", realizza
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed e'
strumento unitario per finalita' ed indirizzi,
articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al
funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla
loro graduale armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni con popolazione superiore
a 30.000 abitanti sono tenuti ad individuare un responsabile
cui e' assegnata la competenza in materia di tempi
ed orari e che partecipa alla conferenza
dei dirigenti, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni.
3. I comuni con popolazione non superiore
a 30.000 abitanti possono istituire l'ufficio di cui al comma 2 in forma
associata.
4. Il sindaco elabora le
linee guida del piano. A tale fine attua
forme di consultazione con
le amministrazioni pubbliche, le parti sociali, nonche' le associazioni
previste dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, e le associazioni delle famiglie.
5. Nell'elaborazione del piano
si tiene conto degli effetti sul traffico, sull'inquinamento
e sulla qualita' della vita cittadina degli orari
di lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico
dei servizi pubblici e privati, degli uffici
periferici delle amministrazioni pubbliche, delle attivita'
commerciali, ferme restando le disposizioni degli
articoli da 11 a 13 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, nonche'
delle istituzioni formative, culturali e del tempo libero.
6. Il piano e' approvato
dal consiglio comunale su proposta del sindaco ed
e' vincolante per l'amministrazione comunale, che deve adeguare
l'azione dei singoli assessorati alle
scelte in esso contenute. Il piano e' attuato con
ordinanze del sindaco.
Art.
25.
(Tavolo di concertazione).
1.
Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel piano di cui
all'articolo 24, il sindaco
istituisce un tavolo di concertazione, cui partecipano:
a) il sindaco stesso o,
per suo incarico, il responsabile di cui all'articolo 24, comma 2;
b) il prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo rappresentante;
d) i presidenti delle comunita' montane o loro
rappresentanti;
e) un dirigente per ciascuna
delle pubbliche amministrazioni non statali coinvolte nel piano;
f) rappresentanti sindacali degli imprenditori
della grande, media e piccola impresa, del commercio,
dei servizi, dell'artigianato e dell'agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i
rappresentanti delle universita' presenti nel territorio;
i) i presidenti delle aziende
dei trasporti urbani ed extraurbani, nonche' i rappresentanti delle
aziende ferroviarie.
2. Per l'attuazione del
piano di cui all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con
i soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie
necessita' dell'utenza o di gravi problemi connessi al traffico e all'inquinamento,
il sindaco puo' emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli
orari.
4. Le amministrazioni pubbliche, anche
territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di
funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al comma 3.
5. I comuni capoluogo di
provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi,
attraverso la conferenza dei
sindaci, la riorganizzazione territoriale degli orari. Alla
conferenza partecipa un rappresentante del presidente della provincia.
Art.
26.
(Orari della pubblica amministrazione).
1.
Le articolazioni e le scansioni degli
orari di apertura al pubblico dei servizi
della pubblica amministrazione devono tenere conto delle
esigenze dei cittadini che risiedono,
lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
2. Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi
del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, puo' prevedere modalita' ed articolazioni
differenziate degli orari di apertura al pubblico dei servizi della
pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso
l'informatizzazione dei relativi servizi, possono garantire prestazioni
di informazione anche durante gli orari di chiusura dei
servizi medesimi e, attraverso la semplificazione delle procedure, possono
consentire agli utenti tempi di attesa piu' brevi
e percorsi piu' semplici per l'accesso ai servizi.
Art.
27.
(Banche dei tempi).
1.
Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per
facilitare l'utilizzo dei servizi della citta' e il
rapporto con le pubbliche amministrazioni, per avorire l'estensione
della solidarieta' nelle comunita' locali e per incentivare le iniziative
di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni
ed enti che intendano scambiare parte
del proprio tempo per impieghi di
reciproca solidarieta' e interesse, gli enti
locali possono sostenere e promuovere
la costituzione di associazioni denominate "banche
dei tempi".
2. Gli enti locali, per favorire e
sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo
di locali e di servizi e organizzare attivita' di
promozione, formazione e informazione. Possono
altresi' aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi
che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo
aiuto a favore di singoli cittadini o della comunita' locale.
Tali prestazioni devono essere compatibili con gli
scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalita'
di esercizio delle attivita' istituzionali degli enti locali.
Art.
28.
(Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle citta').
1.
Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'articolo 24, il sindaco
prevede misure per l'armonizzazione
degli orari che contribuiscano, in linea con le politiche
e le misure nazionali, alla riduzione delle
emissioni di gas inquinanti nel
settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da
parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati
alle regioni, che li trasmettono al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente
articolo, l'ordine di priorita'.
2. Per le finalita' del presente articolo
e' istituito un Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle citta', nel
limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.
Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono
le somme loro attribuite in un apposito capitolo di
bilancio, nel quale confluiscono altresi' eventuali
risorse proprie, da utilizzare per spese
destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi nel piano
di cui all'articolo 24 e degli interventi di cui all'articolo 27.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi
prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da
comuni che abbiano attivato forme di coordinamento
e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di
specifici piani di armonizzazione degli orari
dei servizi con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi
di cui all'articolo 25, comma 2.
5. La Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' convocata ogni anno, entro
il mese di febbraio, per l'esame dei risultati
conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del
Fondo di cui al comma 2 e per la
definizione delle linee di intervento futuro. Alle relative riunioni
sono invitati i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
per la solidarieta' sociale, per la funzione pubblica,
dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente,
il presidente della societa' Ferrovie dello Stato spa, nonche'
i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del volontariato,
delle organizzazioni sindacali e di categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio di
ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza di cui al comma 5,
presenta al Parlamento una relazione sui progetti
di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle citta'.
7. All'onere derivante dall'istituzione
del Fondo di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzazione
delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge
23 dicembre 1998, n. 448.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addi' 8 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Turco, Ministro per la
solidarieta' sociale
Visto,
il Guardasigilli: Diliberto
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