legislazione

 

Legge N. 977 del  17 ottobre 1967
(Gazzetta Ufficiale  6 novembre 1967, n. 276)


Tutela  del lavoro dei bambini e degli adolescenti
 

Art. 1
1. La  presente  legge  si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito  indicati <minori>, che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

    a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta’ o che e’ ancora soggetto all'obbligo scolastico;

    b) adolescente: il minore di eta’ compresa tra i 15 e i 18 anni di eta’ e che non e’ piu’ soggetto all'obbligo scolastico;

    c) orario di lavoro: qualsiasi  periodo in cui il minore e’ al lavoro,  a  disposizione  del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita’ o delle sue funzioni;

    d) periodo di riposo: qualsiasi  periodo che  non  rientra nell'orario di lavoro.

 

Art. 2
1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:

    a)  servizi domestici prestati in ambito familiare;

    b) prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.

2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano  le  disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.  645,  ove  assicurino  un  trattamento  piu’  favorevole di quello previsto dalla presente legge.

3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le  specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.

 

Art. 3
1. L'eta’ minima per l'ammissione al lavoro e’ fissata al momento in cui  il  minore  ha  concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non puo’ essere inferiore ai 15 anni compiuti.

 

Art. 4
1. E’ vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La  direzione  provinciale  del  lavoro puo’ autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta’ genitoriale, l'impiego dei minori  in  attivita’  lavorative  di  carattere culturale, artistico, sportivo  o  pubblicitario  e nel settore dello spettacolo, purche’ si tratti  di  attivita’  che  non pregiudicano la sicurezza, l'integrita’ psicofisica  e  lo  sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione   a   programmi   di   orientamento  o  di  formazione professionale.

3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.

 

Art. 5
Omissis

 

Art. 6
1. E’ vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I.

2. In  deroga  al  divieto  di  cui  al comma 1, le lavorazioni, i processi  e  i  lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli  adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purche’ siano svolti sotto  la  sorveglianza  dei formatori competenti anche in materia di prevenzione  e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

3. Fatta  eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attivita’ di formazione di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro.

4.  Per  i lavori importanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano  le  disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

5.  L'allegato  I  e’ adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della  normativa  comunitaria  con  decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  di concerto con il Ministro della sanita’.

 

Art. 7
1. Il  datore  di  lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni  modifica  rilevante  delle  condizioni  di  lavoro, effettua la valutazione   dei   rischi   prevista  dall'articolo  4  del  decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:

    a) sviluppo  non  ancora  completo,  mancanza di esperienza e di consapevolezza  nei  riguardi  dei  rischi  lavorativi,  esistenti  o possibili, in relazione all'eta’;

    b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;

    c)  natura,  grado  e  durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;

    d)  movimentazione manuale dei carichi;

    e) sistemazione,  scelta,  utilizzazione  e  manipolazione delle attrezzature   di   lavoro,  specificatamente  di  agenti,  macchine, apparecchi e strumenti;

    f)  pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro  e  della  loro  interazione  sull'organizzazione generale del lavoro;

    g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto  legislativo 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potesta’ genitoriale.

 

Art. 8
1. I  bambini  nei  casi  di  cui  all'articolo  4, comma 2, e gli adolescenti,   possono   essere   ammessi   al  lavoro  purche’  siano riconosciuti  idonei  all'attivita’  lavorativa  cui saranno adibiti a seguito di visita medica.

2. L'idoneita’   dei  minori  indicati  al  comma  1  all'attivita’ lavorativa  cui  sono  addetti  deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.

3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso l'azienda unita’ sanitaria locale territorialmente competente.

4. L'esito  delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.

5. Qualora  il  medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti  o  ad  alcuni  dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare  nel  certificato  i  lavori  ai  quali lo stesso non puo’ essere adibito.

6. Il giudizio sull'idoneita’ o sull'inidoneita’ parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto  al  datore  di  lavoro,  al  lavoratore e ai titolari della potesta’  genitoriale. Questi ultimi hanno facolta’ di richiedere copia della documentazione sanitaria.

7. I minori che, a  seguito di una visita medica, risultano non idonei  ad  un  determinato  lavoro  non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

8. Agli adolescenti adibiti alle attivita’ lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

 

Da Art. 9 a Art. 14
Omissis

 

Art. 15
1. E’  vietato  adibire  i  minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall'articolo 17.

2. Con il termine <notte> si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive  comprendente l'intervallo tra le 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita’  caratterizzate  da  periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

 

Art. 16
Omissis

 

Art. 17
1. In  deroga  a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione lavorativa  del minore impiegato nell'attivita’ di cui all'articolo 4, comma  2,  puo’  protrarsi  non oltre le ore 24. In tal caso il minore deve  godere,  a  prestazione  compiuta,  di  un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.

2. Gli  adolescenti  che  hanno  compiuto  16 anni possono essere, eccezionalmente  e  per  il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro  notturno  quando  si  verifica  un caso di forza maggiore che ostacola  il  funzionamento  dell'azienda,  purche’  tale  lavoro  sia temporaneo  e  non  ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti  e  siano  concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro  tre  settimane.  Il  datore  di  lavoro  deve  dare  immediata comunicazione  alla  direzione  provinciale  del  lavoro  indicando i nominativi   dei  lavoratori,  le  condizioni  costituenti  la  forza maggiore, le ore di lavoro.

 

Art. 18
Per  i  bambini,  liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non puo’ superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

Per  gli  adolescenti  l'orario di lavoro non puo’ superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

 

Art. 19
Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per piu’ di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia  consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione 

degli  adolescenti puo’ essere autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro.

 

Art. 20
L'orario  di  lavoro dei bambini e degli adolescenti non puo’ durare senza  interruzione  piu’ di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero  superi  le  4  ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.

I  contratti  collettivi  possono  ridurre  la  durata del riposo a mezz'ora.

La riduzione di cui al comma precedente, in difetto di disposizioni di  contratti  collettivi,  puo’  essere  autorizzata  dalla Direzione provinciale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosita’ o gravosita’.

La  Direzione provinciale del lavoro puo’ proibire la permanenza nei locali  di  lavoro  dei  bambini e degli adolescenti durante i riposi intermedi.

 

Art. 21
In   deroga  a  quanto  disposto  dall'articolo  20,  la  Direzione provinciale  del  lavoro  puo’,  nei  casi  in  cui il lavoro presenti carattere  di pericolosita’ o gravosita’, prescrivere che il lavoro dei bambini e degli adolescenti non duri senza interruzione piu’ di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.

 

Art. 22
Il  riposo domenicale e settimanale dei minori e’ disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.

Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di  almeno  due  giorni,  se possibile consecutivi, e comprendente la domenica.  Per  comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il  periodo  minimo di riposo puo’ essere ridotto, ma non puo’ comunque essere  inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti  nei  casi di attivita’ caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

Ai minori impiegati in attivita’ lavorative di carattere culturale, artistico,  sportivo  o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonche’,  con  l'esclusivo  riferimento  agli adolescenti, nei settori turistico,  alberghiero  o  della ristorazione, il riposo settimanale puo’ essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.

 

Art. 23
I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie  retribuite che non puo’ essere inferiore a giorni 30 per coloro che  non  hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di eta’.

I contratti  collettivi  di lavoro possono regolare le modalita’ di godimento delle ferie.

 

Art. 24
I  bambini  di  qualsiasi  eta’,  anche  se  adibiti  al  lavoro  in violazione  delle  norme  sull'eta’  minima  di ammissione di cui alla presente  legge, hanno diritto alle prestazioni assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

Gli istituti  assicuratori  hanno  diritto di esercitare azione di rivalsa  nei confronti del datore di lavoro per l'importo complessivo delle   prestazioni   corrisposte   al   minore,  detratta  la  somma corrisposta a titolo di contributi omessi.

 

Art. 25
I bambini di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a  frequentare  corsi di formazione professionale per il primo  avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai bambini stessi un'adeguata formazione professionale.

Gli Uffici del  lavoro  dovranno  sollecitare i bambini che hanno superato i 14 anni, che non proseguono gli studi e che sono alla ricerca di una occupazione, a frequentare detti corsi.

 

Art. 26
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma  1;  6,  comma 1; 8, comma 7, e’ punita con l'arresto fino a sei mesi.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, comma  2;  7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18;  21;  22  e’  punita  con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.

3. L'inosservanza  delle  disposizioni contenute negli articoli 8, comma  6;  17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma e’ punita con la sanzione  amministrativa  pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

4. Chiunque  adibisce  al  lavoro  i  minori  nei  casi  previsti dall'articolo  4,  comma  2,  senza  l'autorizzazione della direzione provinciale  del lavoro, e’ punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.

5. Chiunque  adibisce  al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall'articolo  6,  comma  3,  senza  l'autorizzazione della direzione provinciale  del lavoro, e’ punito con la sanzione amministrativa fino

a lire cinque milioni.

6. Le  sanzioni  previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui  agli  articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non  inferiore  alla  meta’ del massimo a chi, rivestito di autorita’ o incaricato  della  vigilanza  sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro  in  violazione  delle  disposizioni  contenute  nei  medesimi articoli.

7. L'autorita’  competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative   previste   dal   presente  articolo  e  ad  emettere l'ordinanza-ingiunzione e’ la direzione provinciale del lavoro.

8. Alle  contravvenzioni  di  cui  al  comma  2  si  applicano  le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 .

Art. 27
Sono  abrogate  le  norme  della  legge  29 novembre 1961, n. 1325, nonche’  le  norme  della  legge  26 aprile 1934, n. 653, per la parte relativa alla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

E’ abrogata  altresi’ ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

 

Art. 28
Fino all'emanazione  del  decreto  del Presidente della Repubblica previsto  dall'articolo 6, mentre per le attivita’ industriali restano ferme  le  tabelle  allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attivita’ la valutazione della pericolosita’, faticosita’ e gravosita’   dei  lavori  è  rimessa  temporaneamente  alla  Direzione provinciale del lavoro.

 

Art. 29
La  vigilanza  sull'applicazione della presente legge e’ affidata al Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale che la esercita attraverso la Direzione provinciale del lavoro, salve le attribuzioni degli organi di polizia.