Legge
N. 977 del 17 ottobre 1967
(Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1967, n.
276)
Tutela
del lavoro dei bambini e degli adolescenti
Art.
1
1. La presente legge si applica
ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati <minori>,
che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato
dalle norme vigenti.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: il minore che non
ha ancora compiuto 15 anni di eta’ o che e’ ancora soggetto all'obbligo
scolastico;
b) adolescente: il minore di
eta’ compresa tra i 15 e i 18 anni di eta’ e che non e’ piu’ soggetto
all'obbligo scolastico;
c) orario di lavoro: qualsiasi
periodo in cui il minore e’ al lavoro, a disposizione
del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita’ o delle sue
funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi
periodo che non rientra nell'orario di lavoro.
Art.
2
1. Le norme della presente legge non si applicano
agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:
a) servizi domestici prestati
in ambito familiare;
b) prestazioni di lavoro non
nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese
a conduzione familiare.
2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o
in allattamento si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino
un trattamento piu’ favorevole di quello previsto
dalla presente legge.
3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi
sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari
in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.
Art.
3
1. L'eta’ minima per l'ammissione al lavoro e’
fissata al momento in cui il minore ha concluso
il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non puo’ essere inferiore
ai 15 anni compiuti.
Art.
4
1. E’ vietato adibire al lavoro i bambini, salvo
quanto disposto dal comma 2.
2. La direzione provinciale del
lavoro puo’ autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta’
genitoriale, l'impiego dei minori in attivita’ lavorative
di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario
e nel settore dello spettacolo, purche’ si tratti di attivita’
che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita’ psicofisica
e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione
a programmi di orientamento
o di formazione professionale.
3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 365.
Art.
5
Omissis
Art.
6
1. E’ vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni,
ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I.
2. In deroga al divieto
di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e
i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli
adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per
il tempo necessario alla formazione stessa, purche’ siano svolti sotto
la sorveglianza dei formatori competenti anche in materia
di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni
di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione
e di formazione professionale, l'attivita’ di formazione di cui al comma
2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale
del lavoro.
4. Per i lavori importanti esposizione
a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
5. L'allegato I e’ adeguato al
progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanita’.
Art.
7
1. Il datore di lavoro, prima
di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante
delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione
dei rischi prevista dall'articolo
4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con
particolare riguardo a:
a) sviluppo non
ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza
nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti
o possibili, in relazione all'eta’;
b) attrezzature e sistemazione
del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado
e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
d) movimentazione manuale
dei carichi;
e) sistemazione, scelta,
utilizzazione e manipolazione delle attrezzature
di lavoro, specificatamente di agenti,
macchine, apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei
processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della
loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;
g) situazione della formazione
e dell'informazione dei minori.
2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di
cui all'articolo 21 del decreto legislativo 626 del 1994 sono
fornite anche ai titolari della potesta’ genitoriale.
Art.
8
1. I bambini nei casi di
cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti,
possono essere ammessi al
lavoro purche’ siano riconosciuti idonei all'attivita’
lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.
2. L'idoneita’ dei minori
indicati al comma 1 all'attivita’ lavorativa
cui sono addetti deve essere accertata mediante visite
periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
3. Le visite mediche di cui al presente articolo
sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso l'azienda
unita’ sanitaria locale territorialmente competente.
4. L'esito delle visite mediche di cui ai
commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.
5. Qualora il medico ritenga che un
adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni
dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel
certificato i lavori ai quali lo stesso non
puo’ essere adibito.
6. Il giudizio sull'idoneita’ o sull'inidoneita’
parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato
per iscritto al datore di lavoro, al
lavoratore e ai titolari della potesta’ genitoriale. Questi ultimi
hanno facolta’ di richiedere copia della documentazione sanitaria.
7. I minori che, a seguito di una visita
medica, risultano non idonei ad un determinato
lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.
8. Agli adolescenti adibiti alle attivita’ lavorative
soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui
al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si
applicano le disposizioni dei commi precedenti.
Da
Art. 9 a Art. 14
Omissis
Art.
15
1. E’ vietato adibire i
minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall'articolo 17.
2. Con il termine <notte> si intende un periodo
di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le
22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere
interrotti nei casi di attivita’ caratterizzate da
periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Art.
16
Omissis
Art.
17
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo
15, la prestazione lavorativa del minore impiegato nell'attivita’
di cui all'articolo 4, comma 2, puo’ protrarsi
non oltre le ore 24. In tal caso il minore deve godere,
a prestazione compiuta, di un periodo di riposo
di almeno 14 ore consecutive.
2. Gli adolescenti che hanno
compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e
per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro
notturno quando si verifica un caso di forza
maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda,
purche’ tale lavoro sia temporaneo e non
ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e
siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro
tre settimane. Il datore di lavoro
deve dare immediata comunicazione alla direzione
provinciale del lavoro indicando i nominativi
dei lavoratori, le condizioni costituenti
la forza maggiore, le ore di lavoro.
Art.
18
Per i bambini, liberi da obblighi
scolastici, l'orario di lavoro non puo’ superare le 7 ore giornaliere
e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l'orario
di lavoro non puo’ superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Art.
19
Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto
di pesi per piu’ di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a
vuoto.
Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni
effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di
lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro,
la partecipazione
degli adolescenti puo’ essere autorizzata
dalla Direzione provinciale del lavoro.
Art.
20
L'orario di lavoro dei bambini e degli
adolescenti non puo’ durare senza interruzione piu’ di 4
ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi
le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio
della durata di un'ora almeno.
I contratti collettivi possono
ridurre la durata del riposo a mezz'ora.
La riduzione di cui al comma precedente, in difetto
di disposizioni di contratti collettivi, puo’
essere autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro,
sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti
carattere di pericolosita’ o gravosita’.
La Direzione provinciale del lavoro puo’
proibire la permanenza nei locali di lavoro dei
bambini e degli adolescenti durante i riposi intermedi.
Art.
21
In deroga a quanto
disposto dall'articolo 20, la Direzione provinciale
del lavoro puo’, nei casi in cui
il lavoro presenti carattere di pericolosita’ o gravosita’, prescrivere
che il lavoro dei bambini e degli adolescenti non duri senza interruzione
piu’ di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.
Art.
22
Il riposo domenicale e settimanale dei minori
e’ disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.
Ai minori deve essere assicurato un periodo di
riposo settimanale di almeno due giorni, se
possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate
ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo
di riposo puo’ essere ridotto, ma non puo’ comunque essere inferiore
a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei
casi di attivita’ caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di
breve durata nella giornata.
Ai minori impiegati in attivita’ lavorative di
carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario
o nel settore dello spettacolo, nonche’, con l'esclusivo
riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero
o della ristorazione, il riposo settimanale puo’ essere concesso
anche in un giorno diverso dalla domenica.
Art.
23
I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un
periodo annuale di ferie retribuite che non puo’ essere inferiore
a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni
e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di eta’.
I contratti collettivi di lavoro possono
regolare le modalita’ di godimento delle ferie.
Art.
24
I bambini di qualsiasi
eta’, anche se adibiti al lavoro
in violazione delle norme sull'eta’ minima
di ammissione di cui alla presente legge, hanno diritto alle prestazioni
assicurative previste dalle vigenti norme in materia di assicurazioni
sociali obbligatorie.
Gli istituti assicuratori hanno
diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore
di lavoro per l'importo complessivo delle prestazioni
corrisposte al minore, detratta
la somma corrisposta a titolo di contributi omessi.
Art.
25
I bambini di 14 anni compiuti possono essere ammessi
dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione
professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti
idonei a fornire ai bambini stessi un'adeguata formazione professionale.
Gli Uffici del lavoro dovranno
sollecitare i bambini che hanno superato i 14 anni, che non proseguono
gli studi e che sono alla ricerca di una occupazione, a frequentare
detti corsi.
Art.
26
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute
negli articoli 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7,
e’ punita con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute
negli articoli 3; 6, comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2,
4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 e’
punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda
fino a lire dieci milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni
contenute negli articoli 8, comma 6; 17, comma 2; 19; 20,
primo e secondo comma e’ punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Chiunque adibisce al lavoro
i minori nei casi previsti dall'articolo
4, comma 2, senza l'autorizzazione della direzione
provinciale del lavoro, e’ punito con la sanzione amministrativa
fino a lire cinque milioni.
5. Chiunque adibisce al lavoro gli
adolescenti nei casi previsti dall'articolo 6, comma
3, senza l'autorizzazione della direzione provinciale
del lavoro, e’ punito con la sanzione amministrativa fino
a lire cinque milioni.
6. Le sanzioni previste per l'inosservanza
delle disposizioni di cui agli articoli 3; 4, comma 1; 6,
comma 1, si applicano in misura non inferiore alla
meta’ del massimo a chi, rivestito di autorita’ o incaricato della
vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro
in violazione delle disposizioni contenute
nei medesimi articoli.
7. L'autorita’ competente a ricevere il rapporto
con le violazioni amministrative previste dal
presente articolo e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione
e’ la direzione provinciale del lavoro.
8. Alle contravvenzioni di cui
al comma 2 si applicano le disposizioni
del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 .
Art.
27
Sono abrogate le norme
della legge 29 novembre 1961, n. 1325, nonche’ le
norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, per la parte
relativa alla tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
E’ abrogata altresi’ ogni disposizione in
contrasto con la presente legge.
Art.
28
Fino all'emanazione del decreto
del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 6, mentre
per le attivita’ industriali restano ferme le tabelle
allegate al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, per le altre attivita’
la valutazione della pericolosita’, faticosita’ e gravosita’
dei lavori è rimessa temporaneamente
alla Direzione provinciale del lavoro.
Art.
29
La vigilanza sull'applicazione della
presente legge e’ affidata al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale che la esercita attraverso
la Direzione provinciale del lavoro, salve le attribuzioni degli organi
di polizia.
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