LA
LEGISLAZIONE E GLI STRUMENTI CIVILISTICI DI TUTELA
IN MATERIA DI ABUSI
Inizialmente avevo inteso sviluppare esclusivamente
un quadro della normativa esistente oggi in Italia, a tutela dei minori.
Procedendo nel lavoro, tuttavia, mi sono resa conto che era preferibile
dare un taglio più concreto al mio intervento, fornendo indicazioni
pratiche agli operatori per chiarire loro cosa si può e si deve
fare quando ci si trova di fronte ad un sospetto caso di abuso e quali
sono gli strumenti del diritto civile a tutela del bambino.
*
Sotto il profilo Istituzionale è stata costituita,
nel 1997, la Commissione Parlamentare per l'Infanzia che ha compiti
di indirizzo e di controllo sull'attuazione degli accordi internazionali
e della legislazione relativi ai diritti ed allo sviluppo dei soggetti
in età evolutiva e riferisce alle Camere almeno una volta all'anno
sui risultati della propria attività formulando osservazioni
e proposte sulla vigente legislazione, con particolare attenzione all'adeguamento
alla normativa comunitaria e internazionale.
Tra gli accordi internazionali, particolare rilievo rivestono la Convenzione
sui diritti del fanciullo, detta anche Convenzione ONU, redatta a New
York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio
1991, n. 176,) e la Convenzione Europea di Strasburgo per l’esercizio
dei diritti dei minori del 1996) che hanno inteso dare risalto al diritto
del fanciullo di vedere riconosciuta la propria identità e di
esercitare i propri diritti, affinché egli possa, direttamente
o tramite altre persone o organi, essere informato ed autorizzato a
partecipare ai procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un’autorità
giudiziaria, che dovrà tener conto delle sue opinioni.
Nel corso degli anni, molti paesi hanno dato esecuzione ai precetti
contenuti nelle due Convenzioni con norme apposite. L’Italia,
invece, pur avendo ratificato la CNY e sottoscritto la CES nel 1996,
non ha, ad oggi, promulgato leggi che riconoscono il minore come soggetto
legittimato ad agire per i propri diritti, o l’ha fatto solo parzialmente.
Mi riferisco, ad esempio, alla legge n. 149 del 2001 "Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori", con la quale è
stata riconosciuta la necessità di ascoltare il bambino, ma
senza istituire l’obbligo di tenere conto della sua opinione,
oppure alle leggi in materia di abuso e sfruttamento sessuale (l. n.
269 del 1998, la n. 46 del 2002, che ha ratificato la CES, e la recentissima
L. n. 38/2006 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”
che hanno, molto positivamente, inasprito le pene previste per i reati
di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, ma non sono state
in grado di recepire pienamente lo spirito delle due Convenzioni.
Una conferma arriva dalla lettura della Comunicazione 15/6/2006 del
Ministero della Giustizia (www.giustizia.it/minori/protezione/attuaz_conv_fanciullo.htm)
che, nell’illustrare l’Attuazione da parte dell’Italia
del Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo,
siglato a NY il 6/9/2000, riporta: “ai fini dell’attuazione
della legge 46/2002, in adeguamento alle “buone prassi individuate
dal protocollo e per rispondere al dettato convenzionale sui vari livelli
individuarti e cioè quello normativo, di relazioni internazionali,
di formazione degli operatori, di assistenza, sostegno e cura delle
vittime, “è prevista l’adozione di alcune
iniziative fra le quali il perfezionamento di strumenti e procedure
sempre più volti alla tutela del minorenne vittima di sfruttamento
e violenza nel corso delle testimonianze e nel transito per gli uffici
giudiziari in genere”.
Come si può vedere quindi, le buone intenzioni ci sono, come
attestano anche le numerose proposte di legge esistenti, ma ad ormai
16 anni dalla CNY e a 11 dalla CES sarebbe lecito aspettarsi qualcosa
in più di qualche buon proposito.
*
Passiamo ora ad esaminare quali sono gli strumenti
di intervento nelle fattispecie concrete, in relazione alla normativa
esistente.
In linea generale, per abuso si intende si intende il coinvolgimento
in atti sessuali, fisici o psicologici, di una persona non in
grado di scegliere o perché sottoposta a costrizione fisica e/o
psicologica, o perché non consapevole delle proprie azioni (ad
esempio per via dell'età, di una particolare condizione psico-fisica,
etc.)
Rientrano quindi nei casi di abuso su minore i maltrattamenti fisici
o psicologici, i casi di trascuratezza grave e naturalmente tutti quegli
gli atti relativi alla sfera sessuale, ivi compresi i casi di pedopornografia,
sfruttamento della prostituzione minorile, alla pornografia minorile,
al c.d. turismo sessuale.
L'Unicef ha denunciato che il fenomeno degli abusi sessuali sui bambini
coinvolge decine di migliaia di minori. In Italia, secondo la Direzione
Anticrimine Centrale di Roma, i bambini abusati rappresentano il 3-6/mille,
con una incidenza che non dipende dal contesto economico in cui vivono.
L’abuso intrafamiliare è, infatti, un fenomeno trasversale,
indipendente da fattori quali il reddito, il titolo di studio o la professione
dei genitori, e le cui ragioni sono da ricercare oltre alla posizione
sociale della famiglia, nelle dinamiche interne alle coppie e nei loro
sistemi di relazione spesso incerti e problematici.
La violenza sessuale ha per lo di più natura intrafamiliare:
il 90% dei casi di abuso avviene in famiglia, ed è ad opera di
familiari di sesso maschile, l'8% in ambienti collegati come scuole,
palestre etc. e solo il 2% ad opera di sconosciuti. L'età tipica
va dai 4 ai 7 anni sulle femmine, mentre sui maschi si sposta in avanti,
dai 7 ai 12 anni. In prevalenza gli abusi sessuali sono posti in atto
sulle femmine, in misura di 2/3 contro 1/3.
I maltrattamenti consistono generalmente in percosse, contusioni,
ustioni, punture di spillo, morsi ma anche il semplice fatto di assistere
a violenza entro le mura domestiche, anche se non è diretta sul
minore, costituisce un abuso.
La trascuratezza e' una forma di violenza meno evidente dei maltrattamenti,
ma altrettanto dannosa e carica di conseguenze per i bambini ed e' prevalentemente
messa in atto dalla madre. Il 25% dei bambini trascurati va incontro
a lesioni dello sviluppo.
Recentemente è emerso alla ribalta il business della pedopornografia
su internet, rimasto a lungo un aspetto nascosto del mondo dell’abuso.
Gli investigatori della Polizia Postale affermano che esso è
incredibilmente fiorente: basti pensare che il costo di una foto si
aggira intorno ai 100 euro, un filmato da 250 ai 300 euro. Un sito pedopornografico
rende dai 90 ai 100 mila euro al giorno.
Indipendentemente dagli aspetti che attengono alle
indagini penali e al procedimento penale vero e proprio contro l’abusante,
che può variare da caso a caso, motivo per il quale è
molto difficile dare un cursus astratto e slegato dalla fattispecie
concreta, è opportuno soffermarci in linea generale sui contesti
nei quali si può verificare la violenza.
Come abbiamo visto. quello familiare è il
contesto in cui maggiormente hanno luogo situazioni di abuso.
Ciò
determina diverse conseguenze:
1) innanzi tutto, il fatto che questo comportamento sia
messo in atto dalle persone affettivamente più vicine al bambino
crea i danni maggiori, perché questi finisce col vivere l’abuso
come una condizione normale, connaturata alla propria vita familiare.
Infatti, mentre nelle altre forme di violenza sessuale la vittima ha la
possibilità di riconoscere nell'abusante la figura del colpevole,
l'incesto priva chi lo subisce della libertà di difendersi.
2) Il fatto che sia proprio l’esistenza di un legame
familiare a creare la tendenza della famiglia a nascondere questo tipo
di problema, tant’è che nella maggior parte dei casi di abuso
intrafamiliare, la denuncia o segnalazione avviene da parte di persone
esterne al nucleo familiare (educatrici, insegnanti, vicini di casa etc.)
Cosa fare quando si scopre o si sospetta
che venga esercitato un abuso su un bambino?
Una violenza su minore è un fatto molto grave
che deve essere senz’altro segnalato, ma è opportuno accertarsi
di aver bene interpretato o valutato l'esistenza di una reale situazione
di pregiudizio per il minore (come avvocato, posso dire di avere rilevato
che nell’ambito di separazioni e divorzi particolarmente conflittuali
possono verificarsi casi di strumentalizzazioni dei figli a carico dell’altro
coniuge che a volte giungono a concretizzarsi in false accuse di abusi
o molestie).
Sia nel caso in cui la situazione di violenza a carico di un minore
venga sospettata a carico di un estraneo o di un parente, sia nel caso
in cui venga sospettata a carico di un solo genitore, prima di procedere
alla denuncia è opportuno trattare la questione, nel primo caso
con entrambi, nel secondo solo con il genitore che si sospetta non abusante,
per spingerlo all'azione ed evitare quindi che si crei una sorta di
presunzione di connivenza o quantomeno di scarsa vigilanza a suo carico.
Una volta che il genitore abbia accertata la situazione di pregiudizio
a carico del minore, deve senz'altro denunciare il fatto, interrompendo
immediatamente ogni tipo di contatto con il soggetto abusante e precisando
di averlo fatto al momento della denuncia.
E' importante non indugiare, o lasciare che: "le cose si sistemino",
per evitare l’aggravio della sofferenza a carico del minore e
anche per non correre il rischio che in un secondo tempo possa essere
messa in dubbio la valenza genitoriale.
In caso di inazione del o dei genitori, si dovrà procedere alla
denuncia.
La portata e le implicazioni del procedimento che si
apre con la segnalazione della situazione di abuso, l’ansia per
le conseguenze alle quali ci si espone proponendo la denuncia, le molteplici
resistenze di tipo psicologico che si affrontano di fronte a fatti di
questa natura che colpiscono un bambino, a volte molto piccolo, che
si conosce, il timore degli effetti che la denuncia può avere
sulla famiglia, sono tutti fattori che costituiscono indiscutibilmente
delle difficoltà obiettive per la persona che si trova di fronte
dei segnali d’abuso.
In questo caso è importante quindi tener presente che la situazione
può cessare solo grazie all’intervento di un terzo, perché
raramente i membri di una famiglia in cui si consuma un abuso si rivolgono
all’esterno per chiedere aiuto. Non soltanto per il timore del
procedimento penale, ma anche e forse soprattutto perché vi sono
altri generi di paura che lo impediscono e anzi, nella maggior parte
dei casi, spingono a negare l’esistenza di tali comportamenti
all’interno del nucleo familiare.
La denuncia dà luogo a due, a volte tre distinti
procedimenti: quello penale, quello civile che si apre avanti al Tribunale
per i Minorenni, che comunque collabora con la Procura della Repubblica
competente per i profili penali, e che è finalizzato alla protezione
della vittima, ed eventualmente quello che si apre avanti al Tribunale
Civile Ordinario se i fatti emergono nel corso di un giudizio di separazione
o divorzio.
GLI STRUMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.
In presenza di abuso, anche solo sospettato o adombrato,
l'intervento del Tribunale per i Minorenni, all’interno del quale
le procedure di volontaria giurisdizione aventi ad oggetto presunti
abusi sessuali sono trattate esclusivamente dal giudice togato, è
molto deciso e viene prestata particolare attenzione alla condotta del
o dei genitori al fine di valutarne l’idoneità, di conseguenza
i provvedimenti che vengono messi in atto possono modificare seriamente
l’assetto della famiglia.
Occorre prima di tutto distinguere ad opera di chi
viene messo in atto l’abuso. Gli strumenti civili di tutela sono,
infatti, interventi mirati ai casi in cui l’abusante sia un genitore,
un familiare, un convivente o comunque qualcuno legato strettamente
alla cerchia del minore.
In questo caso che è, come abbiamo detto, quello più frequente
e anche il più delicato per le sue implicazioni, occorre più
che mai che vengano interrotti immediatamente i contatti fra il presunto
abusante e l’abusato.
Di preferenza, allo scopo di tutelare il minore, viene
disposta, in sede penale, una misura cautelare di cui si ravvisi la
sussistenza dei presupposti di legge.
Se il vantaggio della misura penale è indubbiamente
quello della sua immediata efficacia, d’altro canto incontra un
limite oggettivo nella sua durata. Rispetto ad essa, il giudice minorile
ha un raggio di azione più ampio, in quanto i presupposti dell’azione
civile non sono tassativi come quelli penali (le norme infatti non parlano
di abuso sessuale ma, genericamente, di comportamento pregiudizievole
per il minore) né incontrano i suoi limiti temporali perché
è previsto soltanto che “i provvedimenti sono revocabili
in qualunque momento”.
Ove, dunque, non venga emessa una misura cautelare penale, il Tribunale
per i Minorenni, dopo una valutazione in camera di consiglio e un confronto
con il PM, interviene –a seconda dei casi- ai sensi degli artt.
330, 333 e 336 c.c. che prevedono che in caso di pregiudizio per un
figlio, il giudice, secondo le circostanze, possa adottare i provvedimenti
più convenienti.
In pratica, può essere disposto l’allontanamento
del presunto abusante, oppure quello del bambino che, unitamente anche
ad uno dei due genitori (generalmente la madre), può venire allontanato
dalla propria abitazione e collocato per periodi di tempo variabile,
in apposite strutture che, per ovvi motivi di sicurezza, saranno lontane
dalla residenza familiare.
Una volta assicurata l’immediata cessazione del pregiudizio, il
giudice minorile dovrà assumere uteriori inizative a tutela del
minore e, per far ciò, la sua indagine investirà necessariamente
la valutazione delle qualità personali e morali del genitore
non abusante (generalmente la madre) ed in particolar modo, della relazione
psicoaffettiva che esso ha con il figlio, la sua capacità di
proteggerlo anche rispetto a condizionamenti e ricatti affettivi che
possono giungere non solo dall’abusante, ma, in modo non meno
preoccupante, da altri componenti del nucleo familiare.
Ulteriori iniziative possono essere assunte dal TM
e devono essere distinte a seconda che riguardino il genitore abusante
o la piccola vittima.
Riguardo al genitore abusante viene, in ogni
caso, promossa un’azione per la decadenza della potestà
genitoriale ai sensi dell’330 c.c. ovvero pronunciato un affievolimento
della potestà genitoriale in situazioni ritenute di minore gravità.
Il procedimento è di competenza del Tribunale per i Minorenni
competente per territorio, cioè quello del luogo dove il minore
vive stabilmente.
Legittimati a proporre il ricorso sono l’altro genitore, i parenti
fino al 4 grado e il Pubblico Ministero. Il ricorso non può essere
presentato dal minore o dai rappresentanti dei Servizi Sociali i quali
possono, invece, presentare un esposto al PM che è poi legittimato
a promuovere il procedimento. Quindi, il minore non ha legittimazione
attiva ma è semplicemente parte del procedimento.
Le misure rivolte alla tutela della vittima,
invece, sono diverse a seconda della gravità in cui versa il
contesto familiare stesso e dell’esistenza o meno di una sana
relazione fra il minore e l’altro genitore e possono essere il
collocamento in una struttura idonea, l’affidamento temporaneo,
sino ad arrivare alla dichiarazione di adottabilità. Oltre
e parallelamente a ciò, il TM può richiedere l’intervento
dei servizi socioassistenziali o di centri che operano per il sostegno
delle vittime di violenze o di abusi familiari o di centri di mediazione
familiare.
Il collocamento in idonea struttura.
Bisogna tenere presente che il collocamento di un minore
in una struttura è sempre stato un punto delicatissimo. Sino
ad oggi, una comunità per minori era una struttura che proteggeva
il bambino dall’abusante ma lo costringeva anche a vivere fuori
dal suo ambiente naturale, lontano dal suo contesto affettivo/familiare
e a contatto di situazioni difficili. Anche laddove nella struttura
fosse stata inserita la madre, il bambino cresceva comunque in una grande
comunità, imparando a parlare, camminare e vivere come gli altri
minori, non sviluppando la propria personalità nella sua piena
individualità e in quel contesto sociale ed affettivo nel quale
era cresciuto sino a quel momento e senza che la struttura della comunità
stessa, per ragiorni logistico-organizzative, riuscisse a supplire a
tale carenza.
Solo a partire dal 31/12/2006, in esecuzione a quanto disposto dalla
legge n. 149 del 2001, è stato superato il ricovero in istituto
(o comunità di tipo residenziale) a favore dell’istituto
dell’affido e in "comunità di tipo familiare caratterizzate
da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di
una famiglia".
Partendo dal presupposto che la finalità più importante
della tutela del minore è quella di salvaguardare e ridefinire
le dinamiche familiari, la legge 149/2001 ha stabilito che nei casi
di allontanamento della vittima dalla casa familiare, vada applicato
in via preferenziale l’istituto dell’affido e in via residuale
quello della collocazione in comunità familiare aventi le seguenti
caratteristiche (fissate dal decreto 308 del 21 maggio 2001):
- presenza di figure parentali (materna e paterna) che la eleggono a
loro famiglia, facendone la propria casa a tutti gli effetti;
- numero ridotto di persone accolte, per garantire che i rapporti interpersonali
siano quelli di una famiglia;
- la casa deve avere le caratteristiche architettoniche di una comune
abitazione familiare, compatibilmente con le norme stabilite dalle autorità
sanitarie;
- la casa deve essere radicata nel territorio, deve, cioè, usufruire
dei servizi locali (negozi, luoghi di svago, istruzione) e partecipare
alla vita sociale della zona (bar, parrocchia, quartiere) collaborando
con le strutture pubbliche e private.
Com’è logico, posto che sono decorsi soltanto
20 giorni dall’entrata in vigore della norma, non è facile
immaginare come sarà la sua applicazione pratica, ma per il bene
di tutti i bambini che si trovano a vivere in situazioni difficili,
mi auguro che le aspettative contenute nella legge possano trovare piena
realizzazione.
Inutile dire che per l’esecuzione pratica dell’ordine
di allontanamento del minore dalla casa coniugale, soprattutto nell’ipotesi
in cui entrambi i genitori siano coinvolti nella situazione di abuso,
sono essenziali la collaborazione dei servizi sociali e della forza
pubblica.
L’affido temporaneo.
Abbiamo visto che la legge favorisce la misura dell’affido
ogniqualvolta la situazione familiare non si presenti così critica
e pregiudizievole per il minore, da doverlo allontanare completamente
dal contesto familiare e da interrompere ogni rapporo con la famiglia
di origine; Ad esempio, nell’ipotesi in cui l’abusante sia
stato allontanato dalla famiglia e non sia stata ravvisata una completa
assenza ma solo una temporanea difficoltà della capacità
genitoriale dell’altro genitore.
In questi casi, il bambino può essere collocato temporaneamente
in affido presso una famiglia diversa che provvederà, per un
periodo limitato di tempo, alla sua educazione e al suo mantenimento,
al fine di preparare e favorire, ove possibile, il suo reinserimento
nella famiglia di provenienza.
L’affidamento può essere disposto presso figure parentali
oppure essere eterofamiliare.
Presupposto di entrambi è l’inadeguatezza dei genitori
o l’avvenuto riconoscimento che gli stessi sono responsabili dell’abuso
o di omissione di protezione della vittima dall’abusante, ma mentre
nel primo caso il bambino viene collocato presso parenti significativi,
disponibili e in possesso di capacità educative sufficienti (in
particolare rispetto alla gestione del rapporto con i genitori, al riconoscimento
della veridicità dell’abuso e alla protezione del minore)
nel secondo caso viene collocato presso terzi in quanto non sono state
individuate figure parentali con le caratteristiche descritte.
L’affido può essere diurno, quando è limitato ad
alcune ore della giornata, oppure residenziale, quando il minore va
a vivere, per un periodo di tempo, presso la famiglia affidataria, pur
mantenendo, di norma, rapporti e incontri con la propria famiglia naturale.
La dichiarazione di adottabilità.
La misura di intervento più drastica è la dichiarazione
di adottabilità, che è riservata ai casi di abuso più
gravi, che abbiano coinvolto entrambi i genitori del minore ed in assenza
di rapporti parentali significativi e adeguati sul piano educativo e
relazionale. Con l’adozione i rapporti fra l’adottato e
la sua famiglia di origine cessano completamente.
La procedura di adottabilità si apre con la dichiarazione dello
stato di abbandono di un minore, che viene pronunciata dal Tribunale
per i Minorenni dopo aver svolto indagini sulla base di segnalazioni
sia da parte di soggetti pubblici (servizi del territorio, istituti
di assistenza, forze di polizia, ecc.) che da parte di privati.
Le indagini possono essere svolte dai servizi socioassistenziali e dalle
forze di polizia.
L'accertamento dello stato di abbandono è spesso complesso, perchè
il concetto di abbandono è stato definito dal legislatore in
modo generico (assenza di assistenza morale e materiale) e
può essere interpretato in modi diversi, tuttavia, nel caso che
ci interessa, cioè in presenza di abuso su un figlio, ascrivibile
ad entrambi i genitori ovvero ad un solo genitore con la complice remissività
dell’altro, si concretizza senz’altro in tale ipotesi.
L’art. 8 della L. 184/1983, così come modificato dalla
L. 149/2001, stabilisce che “sono dichiarati anche d'ufficio
in stato di adottabilità ….. i minori in situazione di
abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte
dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza
di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.
La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni
di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati presso
istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare”.
Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio
con l'assistenza legale del minore e dei genitori o dei altri parenti
sino al 4 grado che abbiano un rapporto significativo col minore.
Al pubblico ministero viene attribuita l’iniziativa sulle procedure
per la dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono
nonché i compiti di vigilanza sugli istituti di assistenza pubblici
o privati; Il PM, oltre a effettuare o disporre, ogni sei mesi ispezioni,
può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo. Assunte
le necessarie informazioni, il pubblico ministero dovrà valutare
le segnalazioni di abbandono e quindi chiedere con ricorso motivato
al Tribunale per i minorenni la dichiarazione di adottabilità.
Le istituzioni pubbliche hanno non solo compito di interventi di sostegno
a favore delle famiglie in difficoltà economiche, ma anche di
iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi
dell’affidamento e dell’adozione. Attraverso il coinvolgimento
di un sempre maggior numero di persone, si potrà realizzare l’obiettivo
di offrire a tutti i minori temporaneamente privi di un ambiente familiare
idonee soluzioni diverse dall’inserimento in una struttura.
Nel corso della procedura è previsto l’ascolto dell’adottando
e, a tal fine, sono previste tre fasce d' età: sotto i dodici
anni il minore può essere sentito se opportuno; dai dodici ai
quattordici anni deve essere sentito obbligatoriamente; dai quattordici
ai diciotto il minore deve dare il suo consenso per essere dichiarato
adottabile. Sulla scelta dei coniugi adottanti debbono essere sentiti
anche i minori che abbiano compiuti i 12 anni e anche quelli di età
inferiore ai dodici anni in base alla loro capacità di discernimento
e non più solo nel caso in cui il giudice lo ritenga opportuno.
L’adozione viene dichiarata con sentenza impugnabile dinanzi alla
sezione per i minorenni della Corte d’Appello. La decisione della
Corte d’Appello è ricorribile in Cassazione.
Con il procedimento di adottabilità abbiamo
esaurito l’analisi degli strumenti di tutela di competenza del
Tribunale per i Minorenni.
Resta un ultimo strumento, stavolta riservato alla competenza del Tribunale
Civile Ordinario e di recente introduzione: l’ordine di protezione.
GLI
STRUMENTI DEL TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO.
Gli
ordini di protezione.
Gli ordini di protezione sono stati introdotti nel
2001 dalla Legge n. 154 che ha inserito il Titolo IX bis del Codice
Civile “Ordini di Protezione contro gli abusi familiari”
apportando novità di una certa portata. Infatti, in essa sono
state identificate fattispecie così ampie e nuovi margini di
operatività per il giudice che hanno reso più attuabile
il diritto del minore a vivere e sviluppare la propria personalità
in un ambiente sicuro e sereno.
La legge, infatti, va a colpire tutte le condotte pregiudizievoli per
l’integrità fisica o morale di un componente della famiglia,
che siano poste in atto da qualunque persona convivente. Con tale espressione
si è voluto intervenire in tutte quelle situazioni di grave pregiudizio
dell’integrità fisica o morale oppure della libertà
di un componente qualsiasi del nucleo familiare, che siano causate da
un altro componente della famiglia, legittima o naturale che sia.
L’importanza della norma è evidente: essa è infatti
applicabile non più alla famiglia “istituzionale”
bensì alla famiglia allargata che comprende, in generale, tutti
coloro che compongono un nucleo familiare a prescindere dai rapporti
giuridici esistenti fra loro.
La Legge 154/2001 contempla misure di protezione sia in ambito penale
che civile.
Quelle penali prevedono che il Pubblico Ministero, nel corso delle indagini
preliminari o del dibattimento, possa chiedere al giudice incaricato
“in caso di necessità o di urgenza” l’adozione
di una misura cautelare quale l’allontanamento dalla casa familiare
del convivente ovvero il divieto di avvicinarsi a luoghi determinati
frequentati dalla famiglia Esse non sono di portata particolarmente
innovativa, in quanto già esistevano le misure del divieto e
dell’obbligo di dimora.
La novità della legge è costituita dalla possibilità
di adottare in sede civile le misure previste in sede penale quando
il giudice riscontri che “la condotta del coniuge o di altro
convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità
fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente,
il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio,
su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più
dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter”.(art. 342 bis c.c.)
L’art. 342 ter definisce il contenuto degli ordini di protezione
stabilendo che “con il decreto di cui all'articolo 342-bis
il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta
pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento
dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta
pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non
avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare
al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al
domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità
dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non
debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice
può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi
sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché
delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza
di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;
il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi
che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono
prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento
e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente
diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione
allo stesso spettante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi
di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione,
che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa
non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata,
su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo
strettamente necessario. Con il medesimo decreto il giudice determina
le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni
in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad
emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso
l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.
Questi ordini di protezione possono quindi essere richiesti dalla parte
che ne abbia interesse, anche personalmente, al Tribunale Ordinario
(in composizione monocratica) mediante un ricorso motivato e documentato
da documenti quali querele, eventuale documentazione sanitaria, documentazione
reddituale nel caso vi siano delle istanze economiche e l’indicazione
delle persone informate sui fatti. Il procedimento è esente dal
pagamento del contributo unificato.
Viene fissata un’udienza nella quale il giudice, dopo avere ascoltato
parte ricorrente, parte resistente e le eventuali persone informate
sui fatti, decide in Camera di Consiglio ed emette il provvedimento.
I tempi sono solitamente molto brevi.
Nel caso che il provvedimento cautelare sia invece emesso inaudita
altera parte, il giudice fissa un’udienza per la comparizione
personale delle parti entro un termine non superiore a 15 giorni, assegnando
a parte ricorrente un termine non superiore a 8 giorni per la notifica
del ricorso e del decreto. In udienza, il decreto potrà essere
confermato o modificato all’esito delle dichiarazioni delle parti
e delle informazioni assunte. Contro il decreto è ammesso reclamo
al Tribunale in composizione collegiale, da promuoversi nel termine
di 10 giorni dalla sua comunicazione alla parte. Il reclamo non ha efficacia
sospensiva. Il Tribunale decide con decreto motivato contro il quale
è proponibile ricorso alla Corte d’Appello.
*
A livello europeo, il Consiglio d’Europa ha
promosso una campagna per fermare la violenza domestica che durerà
fino al 2008. Nell’ambito di tale campagna, il Consiglio dei Ministri
italiano ha approvato, nel dicembre scorso, lo schema di disegno di
legge recante “Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché
repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della
famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità
di genere ed ogni altra causa di discriminazione.” che, se approvato,
modificherà l’art. 342 ter quarto comma c.c. prevedendo
che con il decreto di protezione il giudice determini anche le modalità
di attuazione. Qualora venga disposto l’allontanamento dalla casa
familiare, il giudice dovrà prevedere l’ausilio della forza
pubblica e l’allontanamento coattivo del destinatario dell’ordine
che non provveda spontaneamente a tale adempimento. Il giudice potrà
anche indicare le misure idonee a prevenire violazioni successive del
predetto provvedimento.». Inoltre, il decreto emesso ai sensi
dell’articolo 342 bis dovrà essere sempre comunicato all’autorità
di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione
dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali
del territorio.»
L’importanza della modifica è evidente, perché renderà
concretamente attuabile il decreto la cui funzione di protezione, in
assenza dell’ausilio della forza pubblica, potrebbe altrimenti
restare solo sulla carta.
Concludendo, nell’attesa fiduciosa che la legge diventi sempre
più uno strumento di prevenzione e non di rimedio, è nostro
dovere concorrere all'applicazione delle leggi esistenti non perdendo
mai di vista il "superiore interesse del bambino"
(Dichiarazione dei diritti del bambino, 1959).
Claudia Marsico
Avvocato civilista del Foro di Milano
Vicepresidente di Aquilone Blu
Bibliografia:
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GLI INTERVENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI NELLE SITUAZIONI DI ABUSO
SESSUALE SUI MINORI di C. Castellani. Relazione tenuta al Seminario
organizzato dalla Formazione decentrata del CSM di Trento. Trento 20
aprile 2002.
- LA TUTELA DEL MINORE, di AA.VV., a cura di E. Franceschetti, Experta
Edizioni, 2005.
- LA PARTECIPAZIONE DEL MINORE ALLA SUA TUTELA, di A. DELL’ANTONIO,
GIUFFRÈ EDITORE, 2001.
- UNICEF, STUDIO ONU CONTRO LA VIOLENZA SUI BAMBINI. CONCLUSIONI.
- PEDOFILIA PEDOFILIE. LA PSICOANALISI E IL MONDO DEL PEDOFILO di C.
Schinaia, Bollati-Boringhieri, 2001.
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