legislazione e strumenti civilistici di tutela

 

 

LA LEGISLAZIONE E GLI STRUMENTI CIVILISTICI DI TUTELA
IN MATERIA DI ABUSI

Inizialmente avevo inteso sviluppare esclusivamente un quadro della normativa esistente oggi in Italia, a tutela dei minori.
Procedendo nel lavoro, tuttavia, mi sono resa conto che era preferibile dare un taglio più concreto al mio intervento, fornendo indicazioni pratiche agli operatori per chiarire loro cosa si può e si deve fare quando ci si trova di fronte ad un sospetto caso di abuso e quali sono gli strumenti del diritto civile a tutela del bambino.

*

Sotto il profilo Istituzionale è stata costituita, nel 1997, la Commissione Parlamentare per l'Infanzia che ha compiti di indirizzo e di controllo sull'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti ed allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e riferisce alle Camere almeno una volta all'anno sui risultati della propria attività formulando osservazioni e proposte sulla vigente legislazione, con particolare attenzione all'adeguamento alla normativa comunitaria e internazionale.
Tra gli accordi internazionali, particolare rilievo rivestono la Convenzione sui diritti del fanciullo, detta anche Convenzione ONU, redatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176,) e la Convenzione Europea di Strasburgo per l’esercizio dei diritti dei minori del 1996) che hanno inteso dare risalto al diritto del fanciullo di vedere riconosciuta la propria identità e di esercitare i propri diritti, affinché egli possa, direttamente o tramite altre persone o organi, essere informato ed autorizzato a partecipare ai procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria, che dovrà tener conto delle sue opinioni.

Nel corso degli anni, molti paesi hanno dato esecuzione ai precetti contenuti nelle due Convenzioni con norme apposite. L’Italia, invece, pur avendo ratificato la CNY e sottoscritto la CES nel 1996, non ha, ad oggi, promulgato leggi che riconoscono il minore come soggetto legittimato ad agire per i propri diritti, o l’ha fatto solo parzialmente.
Mi riferisco, ad esempio, alla legge n. 149 del 2001 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", con la quale è stata riconosciuta la necessità di ascoltare il bambino, ma senza istituire l’obbligo di tenere conto della sua opinione, oppure alle leggi in materia di abuso e sfruttamento sessuale (l. n. 269 del 1998, la n. 46 del 2002, che ha ratificato la CES, e la recentissima L. n. 38/2006 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet” che hanno, molto positivamente, inasprito le pene previste per i reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, ma non sono state in grado di recepire pienamente lo spirito delle due Convenzioni.
Una conferma arriva dalla lettura della Comunicazione 15/6/2006 del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it/minori/protezione/attuaz_conv_fanciullo.htm) che, nell’illustrare l’Attuazione da parte dell’Italia del Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo, siglato a NY il 6/9/2000, riporta: “ai fini dell’attuazione della legge 46/2002, in adeguamento alle “buone prassi individuate dal protocollo e per rispondere al dettato convenzionale sui vari livelli individuarti e cioè quello normativo, di relazioni internazionali, di formazione degli operatori, di assistenza, sostegno e cura delle vittime, “è prevista l’adozione di alcune iniziative fra le quali il perfezionamento di strumenti e procedure sempre più volti alla tutela del minorenne vittima di sfruttamento e violenza nel corso delle testimonianze e nel transito per gli uffici giudiziari in genere”.
Come si può vedere quindi, le buone intenzioni ci sono, come attestano anche le numerose proposte di legge esistenti, ma ad ormai 16 anni dalla CNY e a 11 dalla CES sarebbe lecito aspettarsi qualcosa in più di qualche buon proposito.

*

Passiamo ora ad esaminare quali sono gli strumenti di intervento nelle fattispecie concrete, in relazione alla normativa esistente.
In linea generale, per abuso si intende si intende il coinvolgimento in atti sessuali, fisici o psicologici, di una persona non in grado di scegliere o perché sottoposta a costrizione fisica e/o psicologica, o perché non consapevole delle proprie azioni (ad esempio per via dell'età, di una particolare condizione psico-fisica, etc.)
Rientrano quindi nei casi di abuso su minore i maltrattamenti fisici o psicologici, i casi di trascuratezza grave e naturalmente tutti quegli gli atti relativi alla sfera sessuale, ivi compresi i casi di pedopornografia, sfruttamento della prostituzione minorile, alla pornografia minorile, al c.d. turismo sessuale.
L'Unicef ha denunciato che il fenomeno degli abusi sessuali sui bambini coinvolge decine di migliaia di minori. In Italia, secondo la Direzione Anticrimine Centrale di Roma, i bambini abusati rappresentano il 3-6/mille, con una incidenza che non dipende dal contesto economico in cui vivono. L’abuso intrafamiliare è, infatti, un fenomeno trasversale, indipendente da fattori quali il reddito, il titolo di studio o la professione dei genitori, e le cui ragioni sono da ricercare oltre alla posizione sociale della famiglia, nelle dinamiche interne alle coppie e nei loro sistemi di relazione spesso incerti e problematici.
La violenza sessuale ha per lo di più natura intrafamiliare: il 90% dei casi di abuso avviene in famiglia, ed è ad opera di familiari di sesso maschile, l'8% in ambienti collegati come scuole, palestre etc. e solo il 2% ad opera di sconosciuti. L'età tipica va dai 4 ai 7 anni sulle femmine, mentre sui maschi si sposta in avanti, dai 7 ai 12 anni. In prevalenza gli abusi sessuali sono posti in atto sulle femmine, in misura di 2/3 contro 1/3.

I maltrattamenti consistono generalmente in percosse, contusioni, ustioni, punture di spillo, morsi ma anche il semplice fatto di assistere a violenza entro le mura domestiche, anche se non è diretta sul minore, costituisce un abuso.

La trascuratezza e' una forma di violenza meno evidente dei maltrattamenti, ma altrettanto dannosa e carica di conseguenze per i bambini ed e' prevalentemente messa in atto dalla madre. Il 25% dei bambini trascurati va incontro a lesioni dello sviluppo.

Recentemente è emerso alla ribalta il business della pedopornografia su internet, rimasto a lungo un aspetto nascosto del mondo dell’abuso. Gli investigatori della Polizia Postale affermano che esso è incredibilmente fiorente: basti pensare che il costo di una foto si aggira intorno ai 100 euro, un filmato da 250 ai 300 euro. Un sito pedopornografico rende dai 90 ai 100 mila euro al giorno.

Indipendentemente dagli aspetti che attengono alle indagini penali e al procedimento penale vero e proprio contro l’abusante, che può variare da caso a caso, motivo per il quale è molto difficile dare un cursus astratto e slegato dalla fattispecie concreta, è opportuno soffermarci in linea generale sui contesti nei quali si può verificare la violenza.

Come abbiamo visto. quello familiare è il contesto in cui maggiormente hanno luogo situazioni di abuso.

Ciò determina diverse conseguenze:
1) innanzi tutto, il fatto che questo comportamento sia messo in atto dalle persone affettivamente più vicine al bambino crea i danni maggiori, perché questi finisce col vivere l’abuso come una condizione normale, connaturata alla propria vita familiare. Infatti, mentre nelle altre forme di violenza sessuale la vittima ha la possibilità di riconoscere nell'abusante la figura del colpevole, l'incesto priva chi lo subisce della libertà di difendersi.
2) Il fatto che sia proprio l’esistenza di un legame familiare a creare la tendenza della famiglia a nascondere questo tipo di problema, tant’è che nella maggior parte dei casi di abuso intrafamiliare, la denuncia o segnalazione avviene da parte di persone esterne al nucleo familiare (educatrici, insegnanti, vicini di casa etc.)

Cosa fare quando si scopre o si sospetta che venga esercitato un abuso su un bambino?

Una violenza su minore è un fatto molto grave che deve essere senz’altro segnalato, ma è opportuno accertarsi di aver bene interpretato o valutato l'esistenza di una reale situazione di pregiudizio per il minore (come avvocato, posso dire di avere rilevato che nell’ambito di separazioni e divorzi particolarmente conflittuali possono verificarsi casi di strumentalizzazioni dei figli a carico dell’altro coniuge che a volte giungono a concretizzarsi in false accuse di abusi o molestie).
Sia nel caso in cui la situazione di violenza a carico di un minore venga sospettata a carico di un estraneo o di un parente, sia nel caso in cui venga sospettata a carico di un solo genitore, prima di procedere alla denuncia è opportuno trattare la questione, nel primo caso con entrambi, nel secondo solo con il genitore che si sospetta non abusante, per spingerlo all'azione ed evitare quindi che si crei una sorta di presunzione di connivenza o quantomeno di scarsa vigilanza a suo carico.
Una volta che il genitore abbia accertata la situazione di pregiudizio a carico del minore, deve senz'altro denunciare il fatto, interrompendo immediatamente ogni tipo di contatto con il soggetto abusante e precisando di averlo fatto al momento della denuncia.
E' importante non indugiare, o lasciare che: "le cose si sistemino", per evitare l’aggravio della sofferenza a carico del minore e anche per non correre il rischio che in un secondo tempo possa essere messa in dubbio la valenza genitoriale.
In caso di inazione del o dei genitori, si dovrà procedere alla denuncia.

La portata e le implicazioni del procedimento che si apre con la segnalazione della situazione di abuso, l’ansia per le conseguenze alle quali ci si espone proponendo la denuncia, le molteplici resistenze di tipo psicologico che si affrontano di fronte a fatti di questa natura che colpiscono un bambino, a volte molto piccolo, che si conosce, il timore degli effetti che la denuncia può avere sulla famiglia, sono tutti fattori che costituiscono indiscutibilmente delle difficoltà obiettive per la persona che si trova di fronte dei segnali d’abuso.
In questo caso è importante quindi tener presente che la situazione può cessare solo grazie all’intervento di un terzo, perché raramente i membri di una famiglia in cui si consuma un abuso si rivolgono all’esterno per chiedere aiuto. Non soltanto per il timore del procedimento penale, ma anche e forse soprattutto perché vi sono altri generi di paura che lo impediscono e anzi, nella maggior parte dei casi, spingono a negare l’esistenza di tali comportamenti all’interno del nucleo familiare.

La denuncia dà luogo a due, a volte tre distinti procedimenti: quello penale, quello civile che si apre avanti al Tribunale per i Minorenni, che comunque collabora con la Procura della Repubblica competente per i profili penali, e che è finalizzato alla protezione della vittima, ed eventualmente quello che si apre avanti al Tribunale Civile Ordinario se i fatti emergono nel corso di un giudizio di separazione o divorzio.

GLI STRUMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI.

In presenza di abuso, anche solo sospettato o adombrato, l'intervento del Tribunale per i Minorenni, all’interno del quale le procedure di volontaria giurisdizione aventi ad oggetto presunti abusi sessuali sono trattate esclusivamente dal giudice togato, è molto deciso e viene prestata particolare attenzione alla condotta del o dei genitori al fine di valutarne l’idoneità, di conseguenza i provvedimenti che vengono messi in atto possono modificare seriamente l’assetto della famiglia.

Occorre prima di tutto distinguere ad opera di chi viene messo in atto l’abuso. Gli strumenti civili di tutela sono, infatti, interventi mirati ai casi in cui l’abusante sia un genitore, un familiare, un convivente o comunque qualcuno legato strettamente alla cerchia del minore.
In questo caso che è, come abbiamo detto, quello più frequente e anche il più delicato per le sue implicazioni, occorre più che mai che vengano interrotti immediatamente i contatti fra il presunto abusante e l’abusato.

Di preferenza, allo scopo di tutelare il minore, viene disposta, in sede penale, una misura cautelare di cui si ravvisi la sussistenza dei presupposti di legge.

Se il vantaggio della misura penale è indubbiamente quello della sua immediata efficacia, d’altro canto incontra un limite oggettivo nella sua durata. Rispetto ad essa, il giudice minorile ha un raggio di azione più ampio, in quanto i presupposti dell’azione civile non sono tassativi come quelli penali (le norme infatti non parlano di abuso sessuale ma, genericamente, di comportamento pregiudizievole per il minore) né incontrano i suoi limiti temporali perché è previsto soltanto che “i provvedimenti sono revocabili in qualunque momento”.
Ove, dunque, non venga emessa una misura cautelare penale, il Tribunale per i Minorenni, dopo una valutazione in camera di consiglio e un confronto con il PM, interviene –a seconda dei casi- ai sensi degli artt. 330, 333 e 336 c.c. che prevedono che in caso di pregiudizio per un figlio, il giudice, secondo le circostanze, possa adottare i provvedimenti più convenienti.

In pratica, può essere disposto l’allontanamento del presunto abusante, oppure quello del bambino che, unitamente anche ad uno dei due genitori (generalmente la madre), può venire allontanato dalla propria abitazione e collocato per periodi di tempo variabile, in apposite strutture che, per ovvi motivi di sicurezza, saranno lontane dalla residenza familiare.
Una volta assicurata l’immediata cessazione del pregiudizio, il giudice minorile dovrà assumere uteriori inizative a tutela del minore e, per far ciò, la sua indagine investirà necessariamente la valutazione delle qualità personali e morali del genitore non abusante (generalmente la madre) ed in particolar modo, della relazione psicoaffettiva che esso ha con il figlio, la sua capacità di proteggerlo anche rispetto a condizionamenti e ricatti affettivi che possono giungere non solo dall’abusante, ma, in modo non meno preoccupante, da altri componenti del nucleo familiare.

Ulteriori iniziative possono essere assunte dal TM e devono essere distinte a seconda che riguardino il genitore abusante o la piccola vittima.

Riguardo al genitore abusante viene, in ogni caso, promossa un’azione per la decadenza della potestà genitoriale ai sensi dell’330 c.c. ovvero pronunciato un affievolimento della potestà genitoriale in situazioni ritenute di minore gravità.
Il procedimento è di competenza del Tribunale per i Minorenni competente per territorio, cioè quello del luogo dove il minore vive stabilmente.
Legittimati a proporre il ricorso sono l’altro genitore, i parenti fino al 4 grado e il Pubblico Ministero. Il ricorso non può essere presentato dal minore o dai rappresentanti dei Servizi Sociali i quali possono, invece, presentare un esposto al PM che è poi legittimato a promuovere il procedimento. Quindi, il minore non ha legittimazione attiva ma è semplicemente parte del procedimento.

Le misure rivolte alla tutela della vittima, invece, sono diverse a seconda della gravità in cui versa il contesto familiare stesso e dell’esistenza o meno di una sana relazione fra il minore e l’altro genitore e possono essere il collocamento in una struttura idonea, l’affidamento temporaneo, sino ad arrivare alla dichiarazione di adottabilità. Oltre e parallelamente a ciò, il TM può richiedere l’intervento dei servizi socioassistenziali o di centri che operano per il sostegno delle vittime di violenze o di abusi familiari o di centri di mediazione familiare.

Il collocamento in idonea struttura.

Bisogna tenere presente che il collocamento di un minore in una struttura è sempre stato un punto delicatissimo. Sino ad oggi, una comunità per minori era una struttura che proteggeva il bambino dall’abusante ma lo costringeva anche a vivere fuori dal suo ambiente naturale, lontano dal suo contesto affettivo/familiare e a contatto di situazioni difficili. Anche laddove nella struttura fosse stata inserita la madre, il bambino cresceva comunque in una grande comunità, imparando a parlare, camminare e vivere come gli altri minori, non sviluppando la propria personalità nella sua piena individualità e in quel contesto sociale ed affettivo nel quale era cresciuto sino a quel momento e senza che la struttura della comunità stessa, per ragiorni logistico-organizzative, riuscisse a supplire a tale carenza.
Solo a partire dal 31/12/2006, in esecuzione a quanto disposto dalla legge n. 149 del 2001, è stato superato il ricovero in istituto (o comunità di tipo residenziale) a favore dell’istituto dell’affido e in "comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia".
Partendo dal presupposto che la finalità più importante della tutela del minore è quella di salvaguardare e ridefinire le dinamiche familiari, la legge 149/2001 ha stabilito che nei casi di allontanamento della vittima dalla casa familiare, vada applicato in via preferenziale l’istituto dell’affido e in via residuale quello della collocazione in comunità familiare aventi le seguenti caratteristiche (fissate dal decreto 308 del 21 maggio 2001):
- presenza di figure parentali (materna e paterna) che la eleggono a loro famiglia, facendone la propria casa a tutti gli effetti;
- numero ridotto di persone accolte, per garantire che i rapporti interpersonali siano quelli di una famiglia;
- la casa deve avere le caratteristiche architettoniche di una comune abitazione familiare, compatibilmente con le norme stabilite dalle autorità sanitarie;
- la casa deve essere radicata nel territorio, deve, cioè, usufruire dei servizi locali (negozi, luoghi di svago, istruzione) e partecipare alla vita sociale della zona (bar, parrocchia, quartiere) collaborando con le strutture pubbliche e private.

Com’è logico, posto che sono decorsi soltanto 20 giorni dall’entrata in vigore della norma, non è facile immaginare come sarà la sua applicazione pratica, ma per il bene di tutti i bambini che si trovano a vivere in situazioni difficili, mi auguro che le aspettative contenute nella legge possano trovare piena realizzazione.

Inutile dire che per l’esecuzione pratica dell’ordine di allontanamento del minore dalla casa coniugale, soprattutto nell’ipotesi in cui entrambi i genitori siano coinvolti nella situazione di abuso, sono essenziali la collaborazione dei servizi sociali e della forza pubblica.

L’affido temporaneo.

Abbiamo visto che la legge favorisce la misura dell’affido ogniqualvolta la situazione familiare non si presenti così critica e pregiudizievole per il minore, da doverlo allontanare completamente dal contesto familiare e da interrompere ogni rapporo con la famiglia di origine; Ad esempio, nell’ipotesi in cui l’abusante sia stato allontanato dalla famiglia e non sia stata ravvisata una completa assenza ma solo una temporanea difficoltà della capacità genitoriale dell’altro genitore.
In questi casi, il bambino può essere collocato temporaneamente in affido presso una famiglia diversa che provvederà, per un periodo limitato di tempo, alla sua educazione e al suo mantenimento, al fine di preparare e favorire, ove possibile, il suo reinserimento nella famiglia di provenienza.
L’affidamento può essere disposto presso figure parentali oppure essere eterofamiliare.
Presupposto di entrambi è l’inadeguatezza dei genitori o l’avvenuto riconoscimento che gli stessi sono responsabili dell’abuso o di omissione di protezione della vittima dall’abusante, ma mentre nel primo caso il bambino viene collocato presso parenti significativi, disponibili e in possesso di capacità educative sufficienti (in particolare rispetto alla gestione del rapporto con i genitori, al riconoscimento della veridicità dell’abuso e alla protezione del minore) nel secondo caso viene collocato presso terzi in quanto non sono state individuate figure parentali con le caratteristiche descritte.
L’affido può essere diurno, quando è limitato ad alcune ore della giornata, oppure residenziale, quando il minore va a vivere, per un periodo di tempo, presso la famiglia affidataria, pur mantenendo, di norma, rapporti e incontri con la propria famiglia naturale.

La dichiarazione di adottabilità.
La misura di intervento più drastica è la dichiarazione di adottabilità, che è riservata ai casi di abuso più gravi, che abbiano coinvolto entrambi i genitori del minore ed in assenza di rapporti parentali significativi e adeguati sul piano educativo e relazionale. Con l’adozione i rapporti fra l’adottato e la sua famiglia di origine cessano completamente.
La procedura di adottabilità si apre con la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore, che viene pronunciata dal Tribunale per i Minorenni dopo aver svolto indagini sulla base di segnalazioni sia da parte di soggetti pubblici (servizi del territorio, istituti di assistenza, forze di polizia, ecc.) che da parte di privati.
Le indagini possono essere svolte dai servizi socioassistenziali e dalle forze di polizia.
L'accertamento dello stato di abbandono è spesso complesso, perchè il concetto di abbandono è stato definito dal legislatore in modo generico (assenza di assistenza morale e materiale) e può essere interpretato in modi diversi, tuttavia, nel caso che ci interessa, cioè in presenza di abuso su un figlio, ascrivibile ad entrambi i genitori ovvero ad un solo genitore con la complice remissività dell’altro, si concretizza senz’altro in tale ipotesi.
L’art. 8 della L. 184/1983, così come modificato dalla L. 149/2001, stabilisce che “sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità ….. i minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare”.
Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o dei altri parenti sino al 4 grado che abbiano un rapporto significativo col minore.
Al pubblico ministero viene attribuita l’iniziativa sulle procedure per la dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono nonché i compiti di vigilanza sugli istituti di assistenza pubblici o privati; Il PM, oltre a effettuare o disporre, ogni sei mesi ispezioni, può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo. Assunte le necessarie informazioni, il pubblico ministero dovrà valutare le segnalazioni di abbandono e quindi chiedere con ricorso motivato al Tribunale per i minorenni la dichiarazione di adottabilità.
Le istituzioni pubbliche hanno non solo compito di interventi di sostegno a favore delle famiglie in difficoltà economiche, ma anche di iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi dell’affidamento e dell’adozione. Attraverso il coinvolgimento di un sempre maggior numero di persone, si potrà realizzare l’obiettivo di offrire a tutti i minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idonee soluzioni diverse dall’inserimento in una struttura.
Nel corso della procedura è previsto l’ascolto dell’adottando e, a tal fine, sono previste tre fasce d' età: sotto i dodici anni il minore può essere sentito se opportuno; dai dodici ai quattordici anni deve essere sentito obbligatoriamente; dai quattordici ai diciotto il minore deve dare il suo consenso per essere dichiarato adottabile. Sulla scelta dei coniugi adottanti debbono essere sentiti anche i minori che abbiano compiuti i 12 anni e anche quelli di età inferiore ai dodici anni in base alla loro capacità di discernimento e non più solo nel caso in cui il giudice lo ritenga opportuno.
L’adozione viene dichiarata con sentenza impugnabile dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte d’Appello. La decisione della Corte d’Appello è ricorribile in Cassazione.

Con il procedimento di adottabilità abbiamo esaurito l’analisi degli strumenti di tutela di competenza del Tribunale per i Minorenni.
Resta un ultimo strumento, stavolta riservato alla competenza del Tribunale Civile Ordinario e di recente introduzione: l’ordine di protezione.

GLI STRUMENTI DEL TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO.

Gli ordini di protezione.

Gli ordini di protezione sono stati introdotti nel 2001 dalla Legge n. 154 che ha inserito il Titolo IX bis del Codice Civile “Ordini di Protezione contro gli abusi familiari” apportando novità di una certa portata. Infatti, in essa sono state identificate fattispecie così ampie e nuovi margini di operatività per il giudice che hanno reso più attuabile il diritto del minore a vivere e sviluppare la propria personalità in un ambiente sicuro e sereno.
La legge, infatti, va a colpire tutte le condotte pregiudizievoli per l’integrità fisica o morale di un componente della famiglia, che siano poste in atto da qualunque persona convivente. Con tale espressione si è voluto intervenire in tutte quelle situazioni di grave pregiudizio dell’integrità fisica o morale oppure della libertà di un componente qualsiasi del nucleo familiare, che siano causate da un altro componente della famiglia, legittima o naturale che sia.
L’importanza della norma è evidente: essa è infatti applicabile non più alla famiglia “istituzionale” bensì alla famiglia allargata che comprende, in generale, tutti coloro che compongono un nucleo familiare a prescindere dai rapporti giuridici esistenti fra loro.
La Legge 154/2001 contempla misure di protezione sia in ambito penale che civile.
Quelle penali prevedono che il Pubblico Ministero, nel corso delle indagini preliminari o del dibattimento, possa chiedere al giudice incaricato “in caso di necessità o di urgenza” l’adozione di una misura cautelare quale l’allontanamento dalla casa familiare del convivente ovvero il divieto di avvicinarsi a luoghi determinati frequentati dalla famiglia Esse non sono di portata particolarmente innovativa, in quanto già esistevano le misure del divieto e dell’obbligo di dimora.
La novità della legge è costituita dalla possibilità di adottare in sede civile le misure previste in sede penale quando il giudice riscontri che “la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter”.(art. 342 bis c.c.)
L’art. 342 ter definisce il contenuto degli ordini di protezione stabilendo che “con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.
Questi ordini di protezione possono quindi essere richiesti dalla parte che ne abbia interesse, anche personalmente, al Tribunale Ordinario (in composizione monocratica) mediante un ricorso motivato e documentato da documenti quali querele, eventuale documentazione sanitaria, documentazione reddituale nel caso vi siano delle istanze economiche e l’indicazione delle persone informate sui fatti. Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.
Viene fissata un’udienza nella quale il giudice, dopo avere ascoltato parte ricorrente, parte resistente e le eventuali persone informate sui fatti, decide in Camera di Consiglio ed emette il provvedimento. I tempi sono solitamente molto brevi.
Nel caso che il provvedimento cautelare sia invece emesso inaudita altera parte, il giudice fissa un’udienza per la comparizione personale delle parti entro un termine non superiore a 15 giorni, assegnando a parte ricorrente un termine non superiore a 8 giorni per la notifica del ricorso e del decreto. In udienza, il decreto potrà essere confermato o modificato all’esito delle dichiarazioni delle parti e delle informazioni assunte. Contro il decreto è ammesso reclamo al Tribunale in composizione collegiale, da promuoversi nel termine di 10 giorni dalla sua comunicazione alla parte. Il reclamo non ha efficacia sospensiva. Il Tribunale decide con decreto motivato contro il quale è proponibile ricorso alla Corte d’Appello.

*

A livello europeo, il Consiglio d’Europa ha promosso una campagna per fermare la violenza domestica che durerà fino al 2008. Nell’ambito di tale campagna, il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato, nel dicembre scorso, lo schema di disegno di legge recante “Misure di sensibilizzazione e prevenzione, nonché repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione.” che, se approvato, modificherà l’art. 342 ter quarto comma c.c. prevedendo che con il decreto di protezione il giudice determini anche le modalità di attuazione. Qualora venga disposto l’allontanamento dalla casa familiare, il giudice dovrà prevedere l’ausilio della forza pubblica e l’allontanamento coattivo del destinatario dell’ordine che non provveda spontaneamente a tale adempimento. Il giudice potrà anche indicare le misure idonee a prevenire violazioni successive del predetto provvedimento.». Inoltre, il decreto emesso ai sensi dell’articolo 342 bis dovrà essere sempre comunicato all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»
L’importanza della modifica è evidente, perché renderà concretamente attuabile il decreto la cui funzione di protezione, in assenza dell’ausilio della forza pubblica, potrebbe altrimenti restare solo sulla carta.


Concludendo, nell’attesa fiduciosa che la legge diventi sempre più uno strumento di prevenzione e non di rimedio, è nostro dovere concorrere all'applicazione delle leggi esistenti non perdendo mai di vista il "superiore interesse del bambino" (Dichiarazione dei diritti del bambino, 1959).

Claudia Marsico
Avvocato civilista del Foro di Milano
Vicepresidente di Aquilone Blu

 

Bibliografia:

- GLI INTERVENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI NELLE SITUAZIONI DI ABUSO SESSUALE SUI MINORI di C. Castellani. Relazione tenuta al Seminario organizzato dalla Formazione decentrata del CSM di Trento. Trento 20 aprile 2002.
- LA TUTELA DEL MINORE, di AA.VV., a cura di E. Franceschetti, Experta Edizioni, 2005.
- LA PARTECIPAZIONE DEL MINORE ALLA SUA TUTELA, di A. DELL’ANTONIO, GIUFFRÈ EDITORE, 2001.
- UNICEF, STUDIO ONU CONTRO LA VIOLENZA SUI BAMBINI. CONCLUSIONI.
- PEDOFILIA PEDOFILIE. LA PSICOANALISI E IL MONDO DEL PEDOFILO di C. Schinaia, Bollati-Boringhieri, 2001.