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Riflessioni
per il sostegno del minore dopo l’abuso
Mi trovo a leggere sentenze di condanna (e non) di abusi in ambito famigliare.
Qualcosa ha un suono strano in quello che leggo. Famigliare. Famiglia.
Ho la mente a Loro. Bimbi che dovrebbero sentirsi protetti, nell’unico
posto che ha gli odori di quello che, una volta adulti, ci farà
sorridere nei ricordi: la Famiglia. Invece non é così ,per
alcuni di loro é il luogo in cui vivono i mostri. Che però,
Loro sanno amare. Nonostante “tutto”. Un “tutto”
di cui poi non conoscono nulla, se non il disagio dell’anima e del
corpo.
Leggo, nomi
di imputati con annessa parentela: padre, madre, fratello, convivente
della madre....
Entrando nel
merito delle vicende, si apprende una sostanziale e concreta difficoltà
(da parte di operatori sanitari, psicologi, insegnanti, vicini ecc.) a
denunciare i casi di abuso famigliare, questo, ovviamente, a causa della
peculiarità di stampo “intimo” che evoca il concetto
di “famiglia”: rende ancora più complesso e delicato
l’intervento e incrementa un ( già esistente) timore della
denuncia.
Inoltre, i componenti della famiglia abusante spesso non chiedono aiuto
in modo spontaneo, si tende, al contrario, a negare sistematicamente tali
comportamenti (vedi i c.d. “Segreti di Famiglia” Malacrea
– Vassali).
Nonostante le evidenti difficoltà, si consolida ( se pur lentamente,
vista la già conosciuta tempistica delle procedure italiane) il
sentore che, di fronte ad abusi da parte di un minore, la procedura giudiziaria
assume una grande rilevanza sia per l’eventuale punizione attraverso
il processo penale, sia per la tutela dell’equilibrio psico –
emotivo del minore (anche le dichiarazioni false di questo, denunciano
più o meno sottilmente un disagio psicologico).
In seguito alla denuncia, si avviano due o tre distinte procedure: 1)
quella penale, per l’accertamento di un reato ed irrogazione della
pena 2) Tribunale per i Minorenni: protezione vittima, decadenza potestà
del genitore abusante 3) Tribunale Civile Ordinario se i fatti vengono
alla luce nel corso di un giudizio di separazione coniugale.
Attraverso le nuove disposizioni della L. 66/1996, si
va delineando un più proficuo coordinamento tra i diversi interventi
giudiziari, terapeutici, clinici e sociali, cercando di eliminare il più
possibile il già enorme disagio ( ad esempio attraverso la c. d.
“audizione protetta”: ricorso ad un ambiente attrezzato, esperto
psicologia infantile ausiliario del Giudice, sostegno terapeutico).
Vorrei porre però l’accento su una “sfumatura”
(per usare un eufemismo) dell’intervento giudiziario a denuncia
avvenuta.
Inizia con
una valutazione in Camera di Consiglio attorno alla necessità di
procedere o meno ad una sistemazione del minore, diversa da quella fino
al momento avuta, con l’eventuale allontanamento di quest’ultimo
dal nucleo famigliare (in condizioni di urgenza, con provvedimento
dell’esecutivo nell’immediato) .
Ritengo che sia quantomeno doveroso, da parte di persone adulte, riflettere
sul fatto che chi viene privato di potenziali e auspicabili
situazioni di (finalmente) affetto (ad esempio da parte di altri componenti
della famiglia stessa estranei o precedentemente inconsapevoli dell’abuso)
sia proprio chi l’abuso lo ha subito.
Nel contempo, però, si riscontra un miglioramento dello status
psicologico del minore, una volta allontanato (lo stress diminuisce ecc.)
questo poi é di facile intuizione anche se non ci si può
esimere dal rilevare, altresì, come nel minore scattino o possano
scattare meccanismi di senso di colpa, pensando di essere
portato via dalla sua casa perché “cattivo”.
Fortunatamente, nella L. 28 marzo 2001 n. 149 che opera
una revisione a disciplina dell’adozione e affidamento di minori,
il legislatore ha operato anche sull’ambio relativo alla potestà
dei genitori.
Sono stati modificati a questo proposito, l’art. 330 c.c.
e l’art. 333 c.c. (limitazione della potestà dei
genitori in situazioni di pregiudizio) appare ora possibile: “...l’allontanamento
del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore..”
– l’articolo 330 c.c. per intero cita ora
in questo modo: “
Il Giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando
il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi
poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi,
il Giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla
residenza famigliare, ovvero, l’allontanamento del genitore o convivente
che maltratta o abusa del minore”.
Emerge comunque la necessità di progetti a sostegno del minore
dopo un possibile distacco dall’ambiente famigliare: nonostante
sia stato appurato un possibile sollievo del minore dato dall’allontanamento
dalla situazione di disagio, si rende necessario un sostegno psicologico
in grado di “ristabilire” il disordine e malessere mentale
e fisico che queste situazioni hanno il potere di creare.
Concentrandosi sul problema dell’ascolto del minore -prima
,durante e dopo il processo penale- (modalità, luoghi
in cui avviene, e con quali tipi di tutele) emerge che in Europa è
incredibilmente difficile per un bambino ottenere giustizia. Questo avviene
in quanto il percorso giudiziario (lungo ed estenuante) genera uno stress
che rende il minore “vittima per la seconda volta” a causa
di un meccanismo appositamente (e non sempre bene) studiato per le capacità
(anche solo psicologiche) degli adulti. Il minore dovrebbe quindi godere
di un trattamento apposito per lui e le sue capacità nell’ambito
del procedimento penale.
Per non rendere vano tutto ciò, menziono un esempio (dall’Islanda):
“Barnahus – La casa del bambino” creata con lo scopo
di massimizzare il coordinamento tra servizi sociali ed autorità
giudiziarie che si trovano in un unico centro, a misura del bambino, L’Islanda
è un paese in cui l’audizione del bambino da parte del Giudice
avviene fuori dall’aula di udienza (!!!), altro esempio ottimo é
la Norvegia.
(Vedi pubblicazione di Save the Children “Abuso sui minori e giustizia
degli adulti” dal sito dell’associazione).
L’Italia
e altri stati Europei e non, hanno molto da imparare da questi paesi,
peraltro da diversi punti di vista, quello che forse non é ancora
stato capito é che la grandezza di un paese si attua anche con
il saper proteggere chi sarà il Futuro, e il saper guardare occhi
innocenti di chi ha bisogno, e rispondere: “Ci sono”.
Questo é ovviamente un parere personale.
Giulia
Taddia
Bibliografia:
-articolo Arianna Saulini “Associazione italiana dei Magistrati
per i minorenni e per la famiglia” dal sito: www.minoriefamiglia.it
- articolo Cesare Castellani: “Gli interventi del Tribunale per
i minorenni nelle situazioni di abuso sessuale sui minori: coordinamento
con il procedimento penale ed esigenze di sostegno alla vittima.
- Banca dati giuridica: “Juris Data”
- Codice Civile Italiano.
- www.savethechildren.it (Autore
del rapporto europeo é il Prof. Christian Diesel – Università
Stoccolma, Svezia.)
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