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Riflessioni per il sostegno del minore dopo l’abuso


Mi trovo a leggere sentenze di condanna (e non) di abusi in ambito famigliare.
Qualcosa ha un suono strano in quello che leggo. Famigliare. Famiglia. Ho la mente a Loro. Bimbi che dovrebbero sentirsi protetti, nell’unico posto che ha gli odori di quello che, una volta adulti, ci farà sorridere nei ricordi: la Famiglia. Invece non é così ,per alcuni di loro é il luogo in cui vivono i mostri. Che però, Loro sanno amare. Nonostante “tutto”. Un “tutto” di cui poi non conoscono nulla, se non il disagio dell’anima e del corpo.

Leggo, nomi di imputati con annessa parentela: padre, madre, fratello, convivente della madre....

Entrando nel merito delle vicende, si apprende una sostanziale e concreta difficoltà (da parte di operatori sanitari, psicologi, insegnanti, vicini ecc.) a denunciare i casi di abuso famigliare, questo, ovviamente, a causa della peculiarità di stampo “intimo” che evoca il concetto di “famiglia”: rende ancora più complesso e delicato l’intervento e incrementa un ( già esistente) timore della denuncia.
Inoltre, i componenti della famiglia abusante spesso non chiedono aiuto in modo spontaneo, si tende, al contrario, a negare sistematicamente tali comportamenti (vedi i c.d. “Segreti di Famiglia” Malacrea – Vassali).
Nonostante le evidenti difficoltà, si consolida ( se pur lentamente, vista la già conosciuta tempistica delle procedure italiane) il sentore che, di fronte ad abusi da parte di un minore, la procedura giudiziaria assume una grande rilevanza sia per l’eventuale punizione attraverso il processo penale, sia per la tutela dell’equilibrio psico – emotivo del minore (anche le dichiarazioni false di questo, denunciano più o meno sottilmente un disagio psicologico).
In seguito alla denuncia, si avviano due o tre distinte procedure: 1) quella penale, per l’accertamento di un reato ed irrogazione della pena 2) Tribunale per i Minorenni: protezione vittima, decadenza potestà del genitore abusante 3) Tribunale Civile Ordinario se i fatti vengono alla luce nel corso di un giudizio di separazione coniugale.
Attraverso le nuove disposizioni della L. 66/1996, si va delineando un più proficuo coordinamento tra i diversi interventi giudiziari, terapeutici, clinici e sociali, cercando di eliminare il più possibile il già enorme disagio ( ad esempio attraverso la c. d. “audizione protetta”: ricorso ad un ambiente attrezzato, esperto psicologia infantile ausiliario del Giudice, sostegno terapeutico).
Vorrei porre però l’accento su una “sfumatura” (per usare un eufemismo) dell’intervento giudiziario a denuncia avvenuta.

Inizia con una valutazione in Camera di Consiglio attorno alla necessità di procedere o meno ad una sistemazione del minore, diversa da quella fino al momento avuta, con l’eventuale allontanamento di quest’ultimo dal nucleo famigliare (in condizioni di urgenza, con provvedimento dell’esecutivo nell’immediato) .
Ritengo che sia quantomeno doveroso, da parte di persone adulte, riflettere sul fatto che chi viene privato di potenziali e auspicabili situazioni di (finalmente) affetto (ad esempio da parte di altri componenti della famiglia stessa estranei o precedentemente inconsapevoli dell’abuso) sia proprio chi l’abuso lo ha subito.
Nel contempo, però, si riscontra un miglioramento dello status psicologico del minore, una volta allontanato (lo stress diminuisce ecc.) questo poi é di facile intuizione anche se non ci si può esimere dal rilevare, altresì, come nel minore scattino o possano scattare meccanismi di senso di colpa, pensando di essere portato via dalla sua casa perché “cattivo”.
Fortunatamente, nella L. 28 marzo 2001 n. 149 che opera una revisione a disciplina dell’adozione e affidamento di minori, il legislatore ha operato anche sull’ambio relativo alla potestà dei genitori.
Sono stati modificati a questo proposito, l’art. 330 c.c. e l’art. 333 c.c. (limitazione della potestà dei genitori in situazioni di pregiudizio) appare ora possibile: “...l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore..”l’articolo 330 c.c. per intero cita ora in questo modo: “ Il Giudice può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il Giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza famigliare, ovvero, l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.
Emerge comunque la necessità di progetti a sostegno del minore dopo un possibile distacco dall’ambiente famigliare: nonostante sia stato appurato un possibile sollievo del minore dato dall’allontanamento dalla situazione di disagio, si rende necessario un sostegno psicologico in grado di “ristabilire” il disordine e malessere mentale e fisico che queste situazioni hanno il potere di creare.
Concentrandosi sul problema dell’ascolto del minore -prima ,durante e dopo il processo penale- (modalità, luoghi in cui avviene, e con quali tipi di tutele) emerge che in Europa è incredibilmente difficile per un bambino ottenere giustizia. Questo avviene in quanto il percorso giudiziario (lungo ed estenuante) genera uno stress che rende il minore “vittima per la seconda volta” a causa di un meccanismo appositamente (e non sempre bene) studiato per le capacità (anche solo psicologiche) degli adulti. Il minore dovrebbe quindi godere di un trattamento apposito per lui e le sue capacità nell’ambito del procedimento penale.
Per non rendere vano tutto ciò, menziono un esempio (dall’Islanda): “Barnahus – La casa del bambino” creata con lo scopo di massimizzare il coordinamento tra servizi sociali ed autorità giudiziarie che si trovano in un unico centro, a misura del bambino, L’Islanda è un paese in cui l’audizione del bambino da parte del Giudice avviene fuori dall’aula di udienza (!!!), altro esempio ottimo é la Norvegia.
(Vedi pubblicazione di Save the Children “Abuso sui minori e giustizia degli adulti” dal sito dell’associazione).

L’Italia e altri stati Europei e non, hanno molto da imparare da questi paesi, peraltro da diversi punti di vista, quello che forse non é ancora stato capito é che la grandezza di un paese si attua anche con il saper proteggere chi sarà il Futuro, e il saper guardare occhi innocenti di chi ha bisogno, e rispondere: “Ci sono”.
Questo é ovviamente un parere personale.

Giulia Taddia


Bibliografia:
-articolo Arianna Saulini “Associazione italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia” dal sito: www.minoriefamiglia.it
- articolo Cesare Castellani: “Gli interventi del Tribunale per i minorenni nelle situazioni di abuso sessuale sui minori: coordinamento con il procedimento penale ed esigenze di sostegno alla vittima.
- Banca dati giuridica: “Juris Data”
- Codice Civile Italiano.
- www.savethechildren.it (Autore del rapporto europeo é il Prof. Christian Diesel – Università Stoccolma, Svezia.)