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Ipotesi di violenza sessuale a carico di minore di anni quattordici La legge cosi' identifica e sanziona la violenza sessuale: "chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni" (art. 609 bis. Codice Penale). Nel caso in cui la violenza sia diretta contro un minore di anni 14 la procedibilita' e' d'ufficio, vale a dire che una volta presentata la denuncia non e' piu' possibile interrompere il procedimento penale, fatta salva l'archiviazione o il proscioglimento operati dall'autorita' giudiziaria. Esistono anche altre ipotesi di "abuso" che rientrano nelle previsioni di "atti sessuali con minorenne" ( compimento di atti sessuali con persona minorenne) e di "corruzione di minorenne", (compimento di atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14 al fine di farla assistere). Per quanto riguarda il primo caso la procedibilita' e' d'ufficio se connessa con altro reato per il quale si deve procedere d'ufficio, mentre per il secondo caso la procedibilita' e' d'ufficio. Una volta eventualmente incardinato il procedimento penale contro l'abusante vi e' la possibilita' di intervenire nel processo al fine di ottenere un risarcimento, che puo' seguire la condanna, mediante la costituzione di parte civile. Per quanto concerne la presentazione della denuncia di violenza sessuale, senz'altro l'autorita' idonea e' l'ufficio del Pubblico Ministero, che si trova presso ogni tribunale, mentre senza procedere direttamente alla denuncia e' anche possibile esporre la questione al magistrato (spesso onorario) di turno che si trova presso ogni Tribunale per i Minorenni. In quest'ultima ipotesi il procedimento penale potra' prendere avvio in "seconda battuta" (in sostanza il primo atto potra' essere anche un atto civile, per esempio l'allontanamento del minore dalla propria abitazione, mentre in seguito verranno trasmessi gli atti al Pubblico Ministero). Indipendentemente dagli aspetti che attengono alle indagini penali e al procedimento penale vero e proprio contro l'abusante, che puo' variare da caso a caso, motivo per il quale e' molto difficile dare un cursus astratto e slegato dalla fattispecie concreta, vale la pena di dare alcune rapide indicazioni relativamente ad alcuni contesti nei quali si puo' verificare la violenza. In primo luogo e' necessario tenere presente che in presenza di abuso, anche solo sospettato o adombrato, l'intervento del Tribunale per i Minorenni e' molto deciso e viene messo in atto con provvedimenti che possono modificare seriamente l'assetto della famiglia. Presupponendo un abuso a minore da parte di genitore si passa infatti dall'allontanamento della famiglia dal genitore a carico del quale si sospetta l'abuso, all'apertura del procedimento di adottabilita', allo scopo di togliere il minore dalla famiglia stessa (il cui presupposto puņ risiedere nell'abbandono morale e materiale del minore, conseguente in sostanza al fatto di non aver offerto la famiglia un "riparo" adeguato al bambino abusato). E' opportuno segnalare che il Tribunale per i Minorenni in questi casi presta particolare attenzione alla condotta dei genitori al fine di valutarne l'idoneita' e questo certamente ha un senso ben preciso se si pensa alla sofferenza che viene causata ad un bambino in caso di abuso. E' ovvio che una violenza su minore e' un fatto molto grave che deve essere senz'altro segnalato ma e' anche senz'altro opportuno accertarsi di aver bene interpretato o valutato l'esistenza di una reale situazione di pregiudizio per il minore. Nel caso in cui la situazione di violenza a carico di un minore venga scoperta da un estraneo o da un famigliare non genitore, prima di procedere alla denuncia si ritiene opportuno trattare la questione con i genitori. Questo per indurre all'azione direttamente i genitori ed evitare quindi che si crei una sorta di presunzione di connivenza o quantomeno di scarsa vigilanza a carico degli stessi. Nel caso il sospetto di abuso ricada su un genitore anche in questo caso si ritiene sia opportuno, per i motivi sopra descritti, parlarne con il genitore che non si sospetta abusante ed indurlo all'azione. In caso di inazione del genitore o dei genitori, e' senz'altro opportuno procedere alla denuncia. Il genitore che appura una situazione di pregiudizio a carico del minore messa in atto da estranei o da un parente, deve senz'altro denunciare il fatto, badando bene ad interrompere immediatamente ogni tipo di contatto con il soggetto che ha messo in atto l'azione e precisando con cura al momento della denuncia di averlo fatto. E' importante non indugiare, oppure lasciare che: "le cose si sistemino", questo per evitare l'aggravio della sofferenza a carico del minore e anche per non correre il rischio che in un secondo tempo possa essere messa in dubbio la valenza genitoriale. Se si tratta di un parente vicino al coniuge si potrebbero verificare, da parte di quest'ultimo, situazioni spiacevoli di "difesa d'ufficio", che devono essere senz'altro stroncate, eventualmente anche con passi formali decisi (interruzione della convivenza o separazione). La scoperta di un abuso messo in atto da parte del coniuge e' senz'altro la cosa piu' dolorosa e difficile da accettare. Particolarmente in questo caso pero' il sospetto di connivenza puo' essere forte, tanto da minare la credibilita' e la capacita' ad occuparsi del figlio o della figlia da parte del genitore non abusante, con le conseguenze che sono gia' state brevemente tracciate. Superfluo dire che la denuncia deve essere immediata, anche con allontanamento volontario del minore dal coniuge. In questi casi il Tribunale per i Minorenni in genere decide per la sospensione della frequentazione fra il genitore abusante e il minore e, in qualche caso, per l'allontanamento della famiglia, con inserimento in comunita' o centri appositi. Avv. Claudia Marsico, con la consulenza di Avv. Andrea Del Corno |
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