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| LA CHIUSURA DEGLI ORFANATROFI
LEGGE 149 DEL 2001. QUALI OBIETTIVI?
In esecuzione a quanto previsto dall’art. 2 L 149/2001 tra poco più di un anno, entro il 31 dicembre 2006, cesserà il ricovero in un istituto dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, per essere sostituito dall’affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, l’inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. I minori che dovranno “trovare una casa” sono oltre 28.000.
Il testo di legge prevede che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscano gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi. Partendo dalla premessa che qualunque forma comunitaria deve necessariamente essere centrata su una proposta di percorso educativo e non di mero parcheggio, esistono davvero i presupposti perché ciò possa realizzarsi? Come si è visto, la legge parla di comunità di tipo familiare non indicando gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza forniti, che vengono delegati a regioni e province autonome. La legge 149 non pone tuttavia a carico di tali Enti un preciso obbligo di adempimento né indica un termine entro il quale esse dovranno operare l’adeguamento alla nuova normativa; nulla viene previsto in caso di inadempimento. Come osserva correttamente il comunica stampa dell’associazione ANFAA, “la definizione di comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia è molto vaga. Non precisa, ad esempio, che queste comunità devono essere inserite nel normale contesto abitativo, che non devono essere accorpate fra loro (altrimenti istituti anche con 150 - 200 ospiti, organizzati in gruppi-appartamento potrebbero essere considerati "comunità di tipo familiare") e che devono accogliere non più di 6 – 8 minori. la definizione degli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti è rinviato alle regioni e non sono previste scadenze per la loro emanazione”. Al fine di fornire delle indicazioni a regioni e province autonome, nel maggio 2001 è stato emanato il Decreto Ministeriale n.308 concernente “i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell’art. 11 della L. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che disponeva che i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori dovessero essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare e che le comunità di tipo familiare hanno sede nelle civili abitazioni. E’ stato dunque eliminato il termine "comunità alloggio" a favore di "comunità di tipo familiare. Ma qual è il significato di “comunità di tipo familiare”? A questa definizione sono state date interpretazioni estremamente diverse fra loro, ma la legge 149/2001, all'art. 2 stabilisce espressamente che si tratta di "comunità caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia” di talché è lecito dedurre che il legislatore abbia concepito la comunità come un ambiente quanto più possibile simile a quello di una famiglia, dove l'organizzazione e le relazioni interpersonali sono tali da rispondere anche alle esigenze psico-affettive dei minori. Per quanto concerne i requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento, essi riguardano le strutture e i servizi già operanti e quelli di nuova istituzione che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono rivolti ai minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia. Le Comunità di tipo familiare e i gruppi appartamento con funzioni di accoglienza e bassa intensità assistenziale, che accolgono, fino ad un massimo di sei minori per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale, devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza e l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, le strutture devono possedere i seguenti requisiti minimi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 328 del 2000: a) ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, comunque tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture; b) dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy; c) presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, così come disciplinato dalla Regione; d) presenza di un coordinatore responsabile della struttura; e) adozione di un registro degli ospiti e predisposizione per gli stessi di un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo individuale; il piano individualizzato ed il progetto educativo individuale devono indicare in particolare: gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche; f) organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti; g) adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni ricomprese.
Alla luce di quanto sopra, non potrà sfuggire che il testo di legge omette espressamente di dare indicazioni in ordine alla organizzazione occorrente per rispondere alle esigenze psico-affettive dei minori, ponendo però a carico dello Stato, delle regioni e degli enti locali, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, l’obbligo di promuovere iniziative di appoggio all'attività delle comunità di tipo familiare. Per soddisfare le esigenze psico-affettive dei minori non si può prescindere dall’attribuire il giusto riconoscimento al ruolo fondamentale svolto dalle comunità, dalle associazioni a cui le comunità fanno riferimento, riconoscere l'esperienza come professionalità e favorire la riqualificazione delle figure di riferimento. Ed infatti, con la legge 149/2001 le associazioni familiari hanno ottenuto un formale riconoscimento: l’art.5, 2° comma, prevede la possibilità che il servizio sociale, cui compete un ruolo di sostegno educativo e psicologico dell’esperienza di affido, si avvalga a tal fine “dell’opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari”, mentre l’art. 1 comma 3 introduce la possibilità di convenzioni con l’ente pubblico per la formazione sia dell’opinione pubblica che degli operatori. Viene inoltre prevista la loro collaborazione per organizzare "iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare" e quindi "corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione dei minori" (art. 1). * Con tutto
ciò,la permanenza in comunità di tipo familiare, comunità-famiglia
in cui, come si è detto, si cerca di assicurare la tutela della
dignità e della promozione della personalità del minore,
deve però costituire una situazione eccezionale rispetto alla
convivenza con la propria famiglia, e può essere giustificata
nelle sole ipotesi in cui la crescita non possa che avvenire permanentemente
ed esclusivamente nell'istituto e nelle comunità, non essendovi
altri soggetti in grado di provvedere al minore stesso. |